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Ordinanza — n. 21833/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of probation due to procedural nullity and generic legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21833/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by ORIN against the Milan probation court's revocation of his social service placement. The appellant argued for procedural nullity due to lack of notification to his appointed defense counsel and claimed erroneous application of Article 47 of the Penal Code. The court rejected these claims, ruling that the defense counsel's appointment does not extend to revocation proceedings without a new nomination and that the lower court's reasons for revocation were specific and not generic.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 47, comma 11, ord. pen.: In revocation proceedings, a prior defense counsel appointment from the initial measure does not apply; the court must notify the office defense counsel, and generic legal arguments without specific factual motivation are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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probation revocation defense counsel appointment procedural nullity cassation admissibility penal code article 47 social service placement notification requirements revoca di prestazioni sociali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 47, comma 11, ord. pen.
Che le censure dedotte nel secondo motivo di ricorso (anch'esso reiterato nelle memorie), con cui si deduce la violazione dell'art. 47, comma 11, ord.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 34171 del 2/07/2024, Rv. 286982-01
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Testo completo

ORIN nato in ROMANIA il 28/11/1987 avverso l'ordinanza del 5/02/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI; Letta la memoria dell'Avv. Andrea Maria Tomaselli, del foro di Milano, per conto del ricorrente;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che, con l'ordinanza impugnata n. 1183 del 5/02/2026, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato l'affidamento ai servizi sociali con effetto dal 5/1/2026 concesso con precedente ordinanza del 15/9/2025 nei confronti del ricorrente; Che con il ricorso, proposto dal difensore di fiducia del condannato, Avv. Andrea Maria Tomaselli, del foro di Milano, (che ha depositato memorie con motivi "nuovi" il 17/5/2026) si denunciano nullità del decreto di fissazione dell'udienza per omessa notifica al nominato difensore di fiducia, nonché erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 47, comma 11, ord. pen.;

Che, quanto al primo motivo di ricorso (reiterato nelle memorie), la nomina fiduciaria nel procedimento di concessione della misura non risulta in atti e, in ogni caso, quella nomina, anche se fosse esistente, non si estenderebbe al 1procedimento di revoca (Sez. 1, n. 34171 del 2/07/2024, Rv. 286982-01: nel procedimento instaurato per la revoca dell'affidamento in prova non spiega effetti la nomina del difensore di fiducia intervenuta nel giudizio di cognizione ovvero all'atto della richiesta di concessione della misura alternativa, sicché, qualora non intervenga una nuova nomina fiduciaria da parte del condannato, l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve essere notificato, a pena di nullità assoluta del procedimento, al difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen.), donde la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso;

Che le censure dedotte nel secondo motivo di ricorso (anch'esso reiterato nelle memorie), con cui si deduce la violazione dell'art. 47, comma 11, ord. pen. per avere l'ordinanza impugnata "assiomaticamente rileva[to] le pretese violazioni dell'affidato", sono generiche e meramente confutative, avendo il Tribunale motivato sulle ragioni della disposta revoca (irreperibilità dell'affidato quantomeno dal 5/1/2026; mancata presenza in udienza malgrado la regolarità della notifica; incapacità di gestire gli spazi di libertà connessi alla misura), sicché devono ritenersi non consentite in sede di legittimità;

Che i "motivi nuovi" depositati a mezzo pec del 18/5/2026 a firma dell'Avv. Andrea Maria Tomaselli, in realtà sono reiterativi dei motivi di ricorso e, per il resto, si risolvono nella richiesta di assegnazione del ricorso ad altra sezione per la trattazione in pubblica udienza; Che alla complessiva inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M