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Ordinanza — n. 21831/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being specific and reiterative of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21831/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it contained specific and reiterative criticisms of the lower court's sentencing reasoning. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the arguments insufficiently critical of the actual motivations used by the trial judges. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it contains specific and reiterative criticisms of the lower court's reasoning without providing new arguments or specific critique of the motivations.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific and reiterative criticisms generic mitigating circumstances sentencing discretion review court costs and fine recidiva nell'infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
186 del 2000) - in quanto contenente censure aspecifiche, meramente reiterative e/o confutative, come tali non consentite, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett.
Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
c), che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 133 cod. pen
248737-01), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025, Federico
Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface
Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv.
Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A.
(ex multis, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass.
Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso
§ 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.; Sez.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
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Testo completo

posto da: HUJER SANDY nato a DESENZANO DEL GARDA il 09/03/1995 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE d'APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che Sandy HUJER, tramite difensore di fiducia abilitato, in data 5/10/2025 ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1614 emessa 1'8/5/2025 con cui la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Venezia il 7/52024, che, previo diniego delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge, ha condannato l'imputato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda; Che il ricorso, col quale si deduce, con unico motivo, violazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen. in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché aspecifici e reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle motivazioni poste a base della sentenza impugnata inerenti il trattamento punitivo, sorrette da sufficiente e non illogica motivazione (nella specie, fondati sull'assenza di resipiscenza e sulla presenza di precedenti penali), rientrando ogni valutazione 1in ordine al bilanciamento delle circostanze nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025, Federico, non mass.;

Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737-01), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; Che, pertanto, l'odierno ricorso, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata del provvedimento), va dichiarato inammissibile - con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - in quanto contenente censure aspecifiche, meramente reiterative e/o confutative, come tali non consentite, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv.

§ 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M