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Ordinanza — n. 21829/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to specific and reiterated grounds violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21829/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds cited were specific, reiterated, and merely refutative rather than offering a new argumentative critique. The appellant challenged the lower court's sentencing balance between generic mitigating and aggravated circumstances, arguing for a violation of law and lack of motivation. The court rejected this, holding that the first-instance judge properly exercised discretion in weighing the recidivist status and that the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it contains specific, reiterated, and/or refutative grounds that do not constitute a new argumentative critique of the lower court's decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiterated grounds specificity requirement sentencing discretion Code of Criminal Procedure reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
186 del 2000) - in quanto contenente censure aspecifiche, meramente reiterative e/o confutative, come tali non consentite, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett.
Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
c), che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 133 cod. pen
248737-01), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025, Federico
Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface
Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv.
Sez. 2, n. 25353 del 27/5/2025, Iovine
e gli altri dati significativi (Sez. 2, n. 25353 del 27/5/2025, Iovine, non mass.; Sez.
Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, De Filippi
Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari
Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A.
(ex multis, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass.
Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso
§ 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.; Sez.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
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Testo completo

posto da: BARBATO ALBERTO nato a CASERTA il 22/07/1982 avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che Alberto BARBATO, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 20410 in data 10/12/2025 con cui la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli Nord del 6/03/2024, che aveva condannato l'imputato alla pena di anni due di reclusione ed euro 2.000 di multa, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti; Che il ricorso, col quale si deducono asserita violazione di legge e asserita mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché aspecifici e reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle motivazioni poste a base della sentenza impugnata inerenti il trattamento punitivo, sorrette da sufficiente e non illogica motivazione (nella specie, essendo stato valorizzato lo status di recidivo che incide sulla valutazione della personalità dell'imputato: pag- 5 sent. imp.),1 »712,rientrando ogni valutazione in ordine al bilanciamento delle circostanze nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025, Federico, non mass.;

Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737-01), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; Che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi (Sez. 2, n. 25353 del 27/5/2025, Iovine, non mass.; Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, De Filippi, Rv. 279181-01;

Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415- 01). Che, pertanto, l'odierno ricorso, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata del provvedimento), va dichiarato inammissibile - con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000) - in quanto contenente censure aspecifiche, meramente reiterative e/o confutative, come tali non consentite, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv.

§ 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

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