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Ordinanza — n. 21828/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution order regarding cumulative sentencing for distinct drug offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21828/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to apply cumulative sentencing to the defendant's drug trafficking convictions. The appellant argued that the offenses were part of a single criminal plan due to their chronological proximity and similar quantities, despite occurring in different locations and involving different accomplices. The court rejected this, ruling that the distinct spatial and temporal contexts, along with varying methods and participants, proved the acts were not the result of a unified original programming but rather a lifestyle of seeking easy gains.

Regesto Legislator

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Art. 81 cpv. cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: Cumulative sentencing requires a single original criminal plan, which is absent when offenses differ in location, time, methods, and accomplices, rendering appeals challenging the lack of such unity inadmissible.

Parole chiave

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cumulative sentencing drug trafficking single criminal plan execution order inadmissible appeal original programming distinct offenses detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cpv. cod. pen.
di Domenico SCALI di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. tra le seguenti sentenze di condanna:
Art. 671 cod. proc. pen.
1349/2025 SIEP) ha rigettato la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. di Domenico SCALI di applicare la disciplina di cui all'art.
art. 671 cod. proc. pen
1349/2025 SIEP) ha rigettato la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio
270074-01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, non mass.); Che pertanto il ricorso è inammissibile in quanto i motivi di censura, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
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Testo completo

ANZA sul ricorso proposto da: SCALI DOMENICO nato a LOCRI il 22/02/1981 avverso l'ordinanza del 11/02/2026 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che la Corte d'appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza n. 9/2026 dep. il 13 febbraio 2026 (n. 1349/2025 SIEP) ha rigettato la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. di Domenico SCALI di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. tra le seguenti sentenze di condanna:

1) n. 2124/2024 emessa il 22/11/2024 dal GUP del Tribunale di Torino, irrevocabile 1'11/12/2024, relativa al reato di cui all'art. 73, comma 5, t.u.stup.;

2) n. 1434/2025 emessa dalla Corte d'appello di Torino il 25/03/2025, in riforma della sentenza n. 960/2024, irrev. il 20/11/2025, relativa al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 1, t.u.stup.; che, a base del rigetto, il Giudice dell'esecuzione ha osservato che le sentenze riguardano episodi di detenzione e cessione ad alto impatto non sempre identiche né sovrapponibili tra loro, in quanto commessi in luoghi diversi (Grugliasco, Rivalta e Rivoli), in periodi significativamente distanti tra loro (da aprile 2018 a novembre 1l 2020), utilizzando modalità eterogenee e difformi nonché avvalendosi del contributo di soggetti differenti;

Che con entrambi i ricorsi interposti dai difensori di fiducia dell'imputato (il primo proposto dall'Avv. Marco Borio, del foro di Torino, in data 26/02/2026 e il secondo proposto dall'Avv. Luca Maio, del foro di Locri, in data 18/02/2026) si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod proc. pen. quanto all'omessa considerazione che l'omogeneità delle violazioni, i quantitativi e la loro collocazione cronologica in un arco temporale tutt'altro che "lungo" sarebbero indicative dell'inserimento dei reati in una unica e originaria programmazione;

Che sono pervenuti, a mezzo pec, motivi "nuovi" a firma dell'Avv. Marco Borio con pec del 12/5/2026, deducenti erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 671 cod. proc. pen.; Che le doglianze - reiterate con atto del 12/5/2026 dell'Avv. Borio - sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali - avuto riguardo ai difformi contesti spazio-temporali e alle eterogenee modalità connmissive, attuate col contributo di soggetti differenti (pagg. 1-2 ord. imp.) - non emerge che i fatti siano il frutto di una unica e originaria programmazione quanto, piuttosto, che questi siano espressione di un sistema di vita improntato alla ricerca di facili guadagni (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, non mass.); Che pertanto il ricorso è inammissibile in quanto i motivi di censura, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell'ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601-01), denunciano difetti di motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato; Che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.MCosì deciso il 28 maggio 22 — Il Consigliere estensore Aldo Nlafali7i""