Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility of resentencing review under Art. 591 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the cassation appeal filed by Michele Cappello against the Palermo Court of Appeal's reduced sentence. The appellant argued for generic mitigating circumstances and questioned the proportionality of the combined penalty, citing specific criminal code articles. The court ruled the complaint inadmissible because it sought a new evaluation of sentencing congruity, which falls within the trial court's discretionary authority and is barred in the Supreme Court unless arbitrariness is proven.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.: Complaints seeking a new evaluation of sentencing congruity are inadmissible in the Supreme Court as they infringe on the trial court's discretionary power, unless the sentence is arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: CAPPELLO MICHELE nato a PALERMO il 16/11/1989 avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che Michele CAPPELLO, tramite difensore di fiducia abilitato Avv. Michele Rubino, del foro di Palermo, ha proposto ricorso per cassazione in data 9/02/2026 avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, resa in data 2/12/2025, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 28/05/2024, operata la riduzione per il rito abbreviato, ha ridotto la pena a mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa, da aggiungere in continuazione al reato di cui alla sentenza del GUP del Tribunale di Palermo n. 338/2018, e per il resto ha confermato l'impugnata sentenza;
Considerato che con l'unico motivo di ricorso — che lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis, 133 e 163 e 164 cod. pen. nonché vizio di omessa motivazione per avere la Corte negato le invocate attenuanti generiche e la conseguente riduzione di pena, deducendosi l'occasionalità dei precedenti penali del ricorrente e il comportamento processuale meritevole — il ricorrente prospetta doglianze non consentite nel giudizio di 1legittimità perché riproduttive di profili di censura inerenti il trattamento punitivo già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici (fondati sull'assenza di elementi positivi apprezzabili agli effetti dell'art. 62-bis cod. pen., ed anzi ravvisando la presenza di precedenti giudiziali ostativi, reputando congrua la pena decisa in continuazione dal primo giudice: cfr. pag. 1 sent. imp.) - posto che la graduazione della pena irrogata rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione - come nella specie - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr.
Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3, n. 20060 del 10/1/2025, Enabulele, non mass.; Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Cicciù, in motiv.; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 25914-01;); Considerato che, pertanto, l'unico motivo di ricorso, aspecifico e rivalutativo, non è ammissibile, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (cfr.
Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000); P P.Q.M