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Ordinanza — n. 21826/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to specific and repetitive grounds under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21826/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were specific, repetitive, and merely refuted without engaging in substantive argumentation. The appellant argued for a re-evaluation of surveillance images and witness testimony, but the lower court had already addressed these points in its reasoning. The court ruled that such arguments fall outside the scope of the appellate review function and violate procedural rules requiring distinct and critical grounds.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it contains specific, repetitive, and merely refuting grounds that do not constitute a substantive critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific and repetitive grounds Code of Criminal Procedure appellate review limits procedural requirements prove acquisite tramite sorveglianza sanzione disciplinare saccheggio

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
c), che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (ex multis, Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.
Sez. U, n. 6903 del 27/5/2017, Aiello
207944-01, ripresa da Sez. U, n. 6903 del 27/5/2017, Aiello, in motiv.
Sez. 5, n. 29841 del 21/5/2025, A.
§ 1; ex multis, Sez. 5, n. 29841 del 21/5/2025, A., non mass.; Sez.
Sez. 3, n. 29232 del 10/7/2025, Lunetta
29841 del 21/5/2025, A., non mass.; Sez. 3, n. 29232 del 10/7/2025, Lunetta, non mass.); Che sono pervenute, a mezzo pec dell'8/5/2026, conclusioni scritte dell'Avv.
Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A.
(ex multis, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass.
Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso
§ 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.;
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
276970-01), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000);
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Testo completo

posto da: DE MARCO SANDRO nato a NAPOLI il 24/02/1975 avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI; lette le memorie dell'Avv. Vito Alagna, del foro di Padova, nell'interesse del ricorrente;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che Sandro DE MARCO, tramite difensore di fiducia abilitato, Avv. Vito Alagna, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 23 ottobre 2025 con cui la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine che, escluse le attenuanti generiche, ed unificati i reati in contestazione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, lo ha condannato alla pena di mesi tre di arresto, per aver violato la misura di prevenzione del foglio di via con divieto di ritorno per anni tre nel territorio di Tarvisio, Gemona del Friuli, Udine, Codripo e Latisana, faceva ritorno nel Comune di Udine il 22, 23 e 24 agosto 2023;

Che il ricorso, col quale si deduce asserita mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova, formata dalle immagini di videosorveglianza tratte dagli impianti della stazione ferroviaria di Udine e dalle rese testimonianze, è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura (in punto di asserita 1inattendibilità delle immagini prodotte in giudizio e del teste Sala) già adeguatamente vagliati dalla Corte d'appello e motivatamente disattesi (cfr. pagg. 3-4 sent. imp., ove pure si fa riferimento alla testimonianza dell'Ass.

C. Sala che ha riconosciuto con certezza l'imputato come il soggetto ritratto nelle immagini, spiegando le ragioni per le quali non può essere ritenuto inattendibile), con argomentazioni immuni dai lamentati vizi logico-giuridici, dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e, al contempo, volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (cfr.

Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01, ripresa da Sez. U, n. 6903 del 27/5/2017, Aiello, in motiv. § 1; ex multis, Sez. 5, n. 29841 del 21/5/2025, A., non mass.; Sez. 3, n. 29232 del 10/7/2025, Lunetta, non mass.); Che sono pervenute, a mezzo pec dell'8/5/2026, conclusioni scritte dell'Avv. Vito Alagna, del foro di Padova, nell'interesse del ricorrente, meramente reiterative dei motivi di ricorso, di cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Che le censure sono del tutto aspecifiche, reiterative e rivalutative perché non si confrontano con le puntuali ragioni che la Corte territoriale, in replica alle analoghe doglianze dedotte con l'atto di appello, ha posto a fondamento della confermata sentenza di condanna, e comunque si rivelano manifestamente infondate perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimento impugnato;

Che, pertanto, l'odierno ricorso, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata del provvedimento), va dichiarato inammissibile, in quanto contenente censure aspecifiche, meramente reiterative e/o confutative, come tali non consentite, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in nnotiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.;

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deeso in Ro a il 28 maggio 2026 l' Il Cónsigliere isteiore / Il Presidente Apri DI IN Gli L12 li %mio Mar2 3