Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21822/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for apparent lack of motivation as generic and non-specific.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21822/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's decision lacked apparent motivation, but the court found the claim generic and failed to address the specific reasoning of the appellate court. Consequently, the court rejected the nullity plea because the appellant did not substantively confront the district court's actual arguments regarding the rejection of the appeal grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 cod. proc. pen.; Art. 391-ter cod. pen.: An appeal claiming apparent lack of motivation is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically confront the reasoning provided by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
apparent lack of motivation generic appeal grounds nullity of judgment procedural inadmissibility appellate reasoning motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 cod. proc. pen.
Art. 391-ter cod. pen.
40488/2025 Roberto OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 391- ter, comma 3 cod.
art. 391- ter, comma 3 cod. pen
40488/2025 Roberto OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 391- ter, comma 3 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

I nato il 13/07/1999 avverso la sentenza del 02/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 40488/2025 Roberto OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 391- ter, comma 3 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si sostiene la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, è del tutto generico e non si confronta realmente con le argomentazioni della Corte distrettuale, che ha motivato congruamente circa le ragioni poste alla base del rigetto dei motivi di appello (pagg. 4-7 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. D P.Q.MIts1 12 lilierrzú 2