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Ordinanza — n. 21816/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive of lower court decisions on recidivism and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21816/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to exclude recidivism under Article 99 and incorrectly denied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic, repetitive arguments already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal without valid grounds for re-examination.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: Appeals that merely reiterate generic arguments already adequately examined and dismissed by the lower court without new evidence or legal reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive grounds recidivism exclusion mitigating circumstances court costs procedural dismissal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
40155/2025 Guarracino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla mancata esclusione della recidiva ex art.
Art. 99 cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99, comma 2 cod.
art. 337 cod. pen
40155/2025 Guarracino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla mancata esclusione della recidiva ex art.
art. 99, comma 2 cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99, comma 2 cod.
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Testo completo

posto da: GUARRACINO SALVATORE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 12/01/1975 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 40155/2025 Guarracino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99, comma 2 cod. pen., si limita a reiterare, del tutto genericamente, identico motivo di gravame già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte d'appello con motivazione immune da censure (pag. 4 della sentenza impugnata);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è altresì generico e meramente ripetitivo di motivo di appello che la Corte distrettuale ha esaminato e disatteso la doglianza con argomentazioni logiche ed esenti da vizi (pagg. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. P.Q.M