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Ordinanza — n. 21814/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it merely reiterates rejected evidence arguments without new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21814/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to exclude an aggravating circumstance based on a re-evaluation of evidence sources. The court rejected this, noting the argument merely repeated a previously fully examined and dismissed criticism without presenting new grounds for reconsideration.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely reiterates arguments already fully examined and rejected by the lower courts without presenting new facts or legal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments evidence re-evaluation aggravating circumstance Supreme Court review motivi di cassazione maggiorazione dissuasiva sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
art. 629 cod. pen
40038/2025 Scrima OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 629 cod. pen.
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Testo completo

posto da: SCRIMA ANTONINO nato a PALERMO il 15/10/1963 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;• R.G. 40038/2025 Scrima OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 416-bis 1 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso nonché la memoria in data 22 aprile 2026; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla mancata esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. in sede di giudizio di rinvio, mira a una rivalutazione delle fonti di prova non consentita in questa sede e si limita a reiterare una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte distrettuale con motivazione completa e immune da vizi (pagg. 8-10 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inam P.Q.M