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Ordinanza — n. 21809/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21809/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21809/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: MONTI FRANCESCO nato a CROTONE il 05/10/1985 avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 39919/2025 Monti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione circa la riconosciuta aggravante della disponibilità delle armi in capo all'associazione ex art. 416-bis, commi 4 e 5 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello, in sede di rinvio a seguito di accoglimento del ricorso del Procuratore generale sul punto, ha argomentato in maniera consequenziale e immune da fratture logiche circa la sussistenza dell'aggravante, sottolineando, fra l'altro, che l'imputato aveva condiviso propositi omicidiari anche con altra cellula, a conforto della disponibilità "diffusa" di armi da parte dei sodali della 'ndrangheta (pagg. 3, 6 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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art. 416- bis cod. pen; Ordinanza — n. 21809/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 39919/2025 Monti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione circa la riconosciuta aggravante della disponibilità delle armi in capo all'associazione ex art. 416-bis, commi 4 e 5 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello, in sede di rinvio a seguito di accoglimento del ricorso del Procuratore generale sul punto, ha argomentato in maniera consequenziale e immune da fratture logiche circa la sussistenza dell'aggravante, sottolineando, fra l'altro, che l'imputato aveva condiviso propositi omicidiari anche con altra cellula, a conforto della disponibilità "diffusa" di armi da parte dei sodali della 'ndrangheta (pagg. 3, 6 della sentenza impugnata);

Parole chiave

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porto abusivo di armi partecipazione al reato istigazione e aiuto al suicidio legge sulle armi organizzazione criminale appartenenza a una banda

Disposizioni normative citate

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art. 416- bis cod. pen
39919/2025 Monti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 416- bis cod.
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Testo completo

posto da: MONTI FRANCESCO nato a CROTONE il 05/10/1985 avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 39919/2025 Monti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 416- bis cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione circa la riconosciuta aggravante della disponibilità delle armi in capo all'associazione ex art. 416-bis, commi 4 e 5 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte d'appello, in sede di rinvio a seguito di accoglimento del ricorso del Procuratore generale sul punto, ha argomentato in maniera consequenziale e immune da fratture logiche circa la sussistenza dell'aggravante, sottolineando, fra l'altro, che l'imputato aveva condiviso propositi omicidiari anche con altra cellula, a conforto della disponibilità "diffusa" di armi da parte dei sodali della 'ndrangheta (pagg. 3, 6 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiar P.Q.M