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Ordinanza — n. 21808/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against preliminary judgment for evasion and resistance due to generic lack of proof criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21808/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower judge failed to evaluate evidence properly. The appellant argued the decision lacked sufficient proof regarding evasion and resistance, while the court noted the judgment explicitly referenced investigative activities including CNR, arrest reports, and identification records. The court ruled that the appellant's generic criticisms did not meet the specific requirements of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals based on generic allegations of omitted evidence evaluation are inadmissible if the lower court's decision explicitly addresses the relevant investigative acts and facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility omitted evidence evaluation generic criticism rejection evasion and resistance preliminary judgment appeal assenza di persecuzione persecuzione dei Tamil motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile deducendo il vizio di omessa valutazione delle prove da parte del giudice con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Amine Tahiri impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

CUI 05GDVK7 ) nato il 22/02/1999 avverso la sentenza del 23/09/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;133/ RG 39909

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Amine Tahiri impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. per evasione e resistenza per vizio di motivazione per carenza di prove.

2. Il ricorso è inammissibile deducendo il vizio di omessa valutazione delle prove da parte del giudice con censure del tutto generiche che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e non si confrontano con il contenuto della sentenza che richiama espressamente tutte le attività investigative svolte tra cui cnr, verbale di arresto, verbale di identificazione, misura cautelare, sulle quali le parti si accordavano per definire il procedimento con il patteggiamento.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M