Cassation court dismisses appeal on subjective element and formal concurrence of crimes grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the subjective element of the crime and the application of formal concurrence of offenses. The appellant claimed a lack of subjective intent and excessive sentencing, but the court found the alternative evidence evaluation improper and the penalty increase negligible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 314 cod. pen.; Art. 81 cod. pen.: The court may not evaluate alternative sources of proof when an appellant raises a subjective element defect, and a minor increase in penalty for distinct acts does not constitute a valid ground for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
NI nato a CASTROVILLARI il 22/09/1977 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 39888/2025 Mainieri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 314 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria presentata dalla parte civile; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione circa la sussistenza del delitto per difetto dell'elemento soggettivo, avendo l'imputato manifestato l'intenzione di restituire la somma, prospetta una valutazione alternativa delle fonti di prova non consentita in questa sede;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta un vizio nell'applicazione del concorso formale di reati e del conseguente aumento di pena ex art. 81 cpv. cod. pen., è manifestamente infondato poiché i diversi fatti di peculato si sono consumati in epoche del tutto diverse tra loro e la misura dell'aumento per la continuazione, pari a un mese, è del tutto esigua, come correttamente rilevato dalla Corte distrettuale (pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell'ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139). P. Q. M. Dichiara i P.Q.M