Cassation court dismisses appeal for specific intent defect and excessive sentencing as merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding a lack of specific intent and excessive sentencing. The appellant argued for a different factual reconstruction and claimed the penalty exceeded statutory minimums, but the court found these points merely reiterated before the lower court. Consequently, the court held that the appellate court's global evaluation of evidence was not subject to cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging a conviction for specific intent or sentencing excessiveness is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the appellate court without engaging with the evidence or merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
posto da: BRIZZI GIUSEPPE nato a MESORACA il 02/08/1964 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 39873/2025 Brizzi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza del reato per difetto del dolo specifico, prospetta una diversa lettura degli elementi probatori e una differente e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio perché determinato in misura maggiore rispetto al minimo edittale, nonché per la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, è meramente reiterativo di analogo motivo di gravame sottoposto al vaglio della Corte territoriale e rigettato con motivazione immune da censure (pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dich P.Q.M