Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to factual arguments and lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeals by two defendants inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged a second-instance conviction for the crime of attempted murder, arguing against the appellate court's factual findings and requesting a non-prosecution plea based on minor offense status. The court rejected these claims because the first appeal relied on factual disputes prohibited in cassation review, while the second appeal was filed too late and lacked specific supporting reasons.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they are based on factual disputes, seek a re-evaluation of evidence, or lack specific grounds when raised inappropriately.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
posti da: MIGLIO CATALDO nato a CROTONE il 18/04/1991 DE NOVARO RITA GIOVANNA nato a CIRO MARINA il 26/06/1957 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 39842/2025 Miglio + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso comuni ad entrambi gli imputati nonché la memoria in data 10 maggio 2026; Ritenuto che le dogiianze contenute nei primo motivo di ricorso, ribadite con la citata memoria, non sono consentite in sede di legittimità, perché versate in fatto nonché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (v. pag. 1 della sentenza impugnata);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della mancato esame della richiesta causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è stato invocato in appello in sede di conclusioni, in modo del tutto generico senza addurre specifiche ragioni a sostegno, con ciò legittimando la mancata risposta della Corte; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. D P.Q.M