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Ordinanza — n. 21793/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for non-compliance with appeal deadline and failure to raise new mitigating grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21793/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to procedural violations regarding the appeal deadline and the introduction of new grounds. The appellant failed to previously raise the special mitigation under Article 385, Paragraph 4 of the Penal Code, as required by Article 606, Paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the second ground regarding non-punishability was merely a repetition of an already examined and rejected argument from the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 385, comma 4, cod. pen.; Art. 131-bis, cod. pen.; An appeal must be lodged within the statutory time limit and cannot introduce new grounds of mitigation not previously raised, while grounds already examined by the appellate court cannot be re-litigated.

Parole chiave

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inadmissible appeal statute of limitations new grounds mitigation repetition of arguments procedural compliance attenuazione della pena assenza di caso di rigore eccezioni difensive

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello;
Art. 385, comma 4, cod. pen.
39834/2025 Anzillottik OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 131-bis, cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
39834/2025 Anzillottik OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza, che invoca l'applicazione dell'attenuante speciale di cui al comma quarto dell'art.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

posto da: ANZILLOTTA LUCIANO nato a CASTROVILLARI il 02/01/1967 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 39834/2025 Anzillottik OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima doglianza, che invoca l'applicazione dell'attenuante speciale di cui al comma quarto dell'art. 385 cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di analogo motivo di appello, vagliato e disatteso dalla Corte territoriale che, con motivazione immune da censure, ha argomentato circa le concrete modalità dei fatti e la personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali tra cui uno specifico (pagg. 2- 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. D P.Q.M