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Ordinanza — n. 21792/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds are merely reiterative of already rejected appellate arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21792/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for a specific crime, arguing for non-punibility under Article 131-bis of the Penal Code and claiming excessive sentencing. The court ruled that these arguments were merely repetitive of those already rejected by the appellate court without new justification.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: The court declares an appeal inadmissible when the grounds are merely reiterative of arguments already examined and dismissed by the appellate court.

Parole chiave

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reiterative grounds inadmissible appeal Article 131-bis procedural economy Cassation review motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i tre motivi di ricorso, inerenti- rispettivamente - alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
artt. 341- bis cod. pen
39832/2025 Olivadoti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'artt. 341- bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i tre motivi di ricorso, inerenti- rispettivamente - alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i tre motivi di ricorso, inerenti- rispettivamente - alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

posto da: OLIVADOTI ANDREA nato a CASTROVILLARI il 11/04/1981 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 39832/2025 Olivadoti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'artt. 341- bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i tre motivi di ricorso, inerenti- rispettivamente - alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., al vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'eccessività del trattamento sanzionatorio in ragione del discostamento dal minimo edittale, sono tutti meramente reiterativi di analoghi motivi di appello già vagliati e disattesi alla Corte territoriale con motivazione immune da censure (pagg. 2-3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. p. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/05/2026Il Consigliere estensore Il Pres enteMaria Silvia Giorgi Angelo ostanzo •10 2