Italian Supreme Court dismisses appeal on resistance charges citing procedural inadmissibility and statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for legal requalification of the resistance charge and excessive sentencing, but the court found these arguments merely reiterated from the lower court and unsupported by new evidence. Additionally, the court rejected the new claim regarding the constitutionality of the offense and confirmed the lower court's finding that the statutory time limit for appearance had been met under the applicable law at the time.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69 comma 4 cod. pen.; Art. 601 comma 3 cod. proc. pen.: Appeals reiterating grounds already examined by the Court of Appeal are inadmissible, and procedural time limits are determined by the law in force at the time of the act unless a specific reform applies retroactively.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: PENNISI FRANCESCO nato a SOVERATO il 25/07/1977 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 39801/2025 Pennisi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, attinenti - rispettivamente - all'errata qualificazione giuridica del fatto per difetto di tipicità, avendo l'imputato posto in essere una resistenza meramente passiva, e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, anche per l'omessa esclusione della recidiva e il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla stessa, sono meramente reiterativi di analoghi motivi di gravame adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte d'appello, oltre che manifestamente infondato il secondo stante il divieto sancito dall'art. 69, comma 4 cod. pen. di prevalenza della recidiva contestata ex art. 99, comma 4 cod. pen. sulle attenuanti (pag. 5 della sentenza impugnata);
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che sostiene l'impossibilità di sussumere il fatto nella fattispecie di resistenza stante la sproporzione tra il fatto concreto e la pena applicabile alla luce della pronuncia della Corte Cost. n. 113/2025, oltre che inammissibile perché proposto per la prima volta in questa sede, è manifestamente infondato alla luce della condotta tenuta dall'imputato ha proferito minacce e ha in concreto impedito l'ispezione da parte dei pubblici ufficiali; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che lamenta la violazione del termine a comparire sancito dall'art. 601, comma 3 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto, come evidenziato dalla Corte d'appello (pag. 4 della sentenza impugnata), la disciplina applicabile ratione temporis è quella precedente all'entrata in vigore dell'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia); in ogni caso tra il decreto di citazione (20/05/2025) e l'udienza (01/07/2025) sono trascorsi più di 40 giorni;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M