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Ordinanza — n. 21785/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to reiterative grounds already fully examined by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21785/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was reiterative and had already been thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The lower court had already analyzed the specific facts and prior record to exclude the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are reiterative, having been already fully examined and rejected by the court of last resort in the judgment under review.

Parole chiave

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reiterative grounds Court of Cassation admissibility requirement non-prosecution cause procedural costs ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
3 ha articolato le ragioni volte ad escludere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all art. 131-bis cod. pen. per le modalità del fatto e per i precedenti specifici del Passalacqua.
art. 131-bis cod. pen
3 ha articolato le ragioni volte ad escludere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

posto da: PASSALACQUA COSIMO DAMIANO nato a CATANZARO il 16/06/1995 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;107/RG. 39779

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Cosimo Damiano Passalacqua avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che l'unico motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativo ed adeguatamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che a pag. 3 ha articolato le ragioni volte ad escludere l'applicazione della causa di non punibilità di cui all art. 131-bis cod. pen. per le modalità del fatto e per i precedenti specifici del Passalacqua. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delLai ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M