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Ordinanza — n. 21781/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic, reiterative grounds and lack of new substantive arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21781/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for a specific crime, arguing issues regarding necessity due to health, scheduling conflicts, and prescription. The court rejected these claims as they were merely generic repetitions of arguments already dismissed by the appellate court without new substantive evidence or legal reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, merely reiterative of the appellate judgment, or manifestly unfounded, failing to provide new substantive arguments or evidence.

Parole chiave

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generic appeal grounds reiterative arguments inadmissible appeal criminal procedure lack of new evidence aiuto immediato perizia medica insufficiente guida in stato di inattitudine

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
39748/2025 Voci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
1 della sentenza impugnata); Ritenuto che il terzo e il quarto motivo di ricorso, attinenti - rispettivamente - alla mancata assunzione dell'esame dell'imputata, dichiarata rinunciante, e all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
Ritenuto che il quinto e ultimo motivo di ricorso, inerente alla mancata pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reato, è manifestamente infondato in quanto la stessa non risulta maturata, essendo stata ritenuta la recidiva specifica e infraquinquennale ex art. 99, comma 4, cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 385 cod. pen
39748/2025 Voci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
art. 131-bis cod. pen
1 della sentenza impugnata); Ritenuto che il terzo e il quarto motivo di ricorso, attinenti - rispettivamente - alla mancata assunzione dell'esame dell'imputata, dichiarata rinunciante, e all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

posto da: VOCI DANIELA nato a CATANZARO il 24/03/1978 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 39748/2025 Voci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione circa il disconoscimento dello stato di necessità per motivi di salute, è generico nonché meramente reiterativo di analogo motivo d'appello, disatteso dalla Corte territoriale con argomentazioni immuni da censure (pag. 2 della sentenza impugnata);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente si duole del mancato rinvio dell'udienza chiesto dal difensore per contestuale impegno professionale, si limita a riprodurre, in maniera generica, il motivo d'appello già vagliato e rigettato con motivazione logica e coerente (pag. 1 della sentenza impugnata); Ritenuto che il terzo e il quarto motivo di ricorso, attinenti - rispettivamente - alla mancata assunzione dell'esame dell'imputata, dichiarata rinunciante, e all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risultano generici nonché meramente reiterativi di analoghi motivi d'appello (pagg. 1-3 della sentenza impugnata);

Ritenuto che il quinto e ultimo motivo di ricorso, inerente alla mancata pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reato, è manifestamente infondato in quanto la stessa non risulta maturata, essendo stata ritenuta la recidiva specifica e infraquinquennale ex art. 99, comma 4, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara P.Q.M