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Ordinanza — n. 21777/2026 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility as it concerns only factual issues and excluded evidence sources.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21777/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it raised exclusively factual disputes and questions regarding excluded evidence sources. The lower court confirmed a conviction for false testimony by examining documentary evidence, which the appellate court lacked the authority to re-evaluate. Consequently, the defense's arguments were rejected as they did not challenge the manifest illogicality of the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals concerning purely factual assessments or the evaluation of evidence sources excluded from the appellate court's jurisdiction are inadmissible.

Parole chiave

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false testimony conviction appeal inadmissibility factual review limitation excluded evidence sources manifest illogicality standard falsa testimonianza carenza di credibilità oggettiva testimone a discarico

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

posto da: MADIA EDOARDO nato a COTRONEI il 07/11/1971 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;99/RG. 39706

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

.0 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Edoardo Madia avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di falsa testimonianza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; OSSERVA Le censure difensive attengono esclusivamente a questioni in fatto che richiedono valutazioni alternative ed in merito delle fonti di prova che sono precluse a questa Corte alla luce della non manifesta illogicità degli argomenti adottati dalla sentenza impugnata che per accertare la sussistenza del reato ha preso in esame anche prove di natura documentale, come risulta alle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.MLa Consiglief1estensora Il Presi te Paola Di Nijoravaglini Angelo stanzo