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Ordinanza — n. 21772/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as merely reproducing already rejected sentencing arguments regarding recidivism and discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21772/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible because it merely reproduced arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellant challenged the sentencing based on the court's assessment of the defendant's recidivism, personal circumstances, and formal concurrence of crimes. The court ruled that these arguments were not new but were correctly dismissed by the trial judge with sound reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals that merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without presenting new grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal merely reproductive sentencing discretion recidivism assessment formal concurrence Cassation procedure already examined motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
c) gli aumenti per il concorso formale interno per il delitto di resistenza e la continuazione con il reato satellite fondati su un giudizio di congruità; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q P.Q.M
art. 616 cod. proc. pen
c) gli aumenti per il concorso formale interno per il delitto di resistenza e la continuazione con il reato satellite fondati su un giudizio di congruità; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

posto da: EL KAREM MOHAMED nato il 06/09/1990 avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;93/RG. 39591

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di El Karem Mohamed avverso la sentenza in epigrafe indicata per evasione e resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti corretti e privi di manifeste illogicità lì dove alle pagg. 5-6, ai fini del trattamento sanzionatorio, dà specifica menzione degli elementi utilizzati per l'esercizio della valutazione discrezionale quali:

a) l'accentuata colpevolezza e la maggiore pericolosità dell'imputato, con un serio percorso delinquenziale e gravato da precedenti, comprovato dalla violazione dell'ordinanza cautelare in relazione a delitti in materia di stupefacenti, tali da consentire il riconoscimento della recidiva contestata;

b) l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza in regione delle condizioni personali e sociali dell'imputato, non essendo consentito riconoscerle in forma prevalente proprio per la condotta tenuta;

c) gli aumenti per il concorso formale interno per il delitto di resistenza e la continuazione con il reato satellite fondati su un giudizio di congruità; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q P.Q.M