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Ordinanza — n. 21771/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as merely repetitive of already rejected substantive criminal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21771/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling it contained only repetitive arguments previously rejected by the lower court. The defendant argued against a conviction for resisting arrest, but the court found the prosecution's service notes adequately addressed the facts regarding the suspect's flight and emergency device activation. Consequently, the court dismissed the appeal under Article 616 of the Code of Criminal Procedure for lacking new substantive grounds.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 337 c.p.; The appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the court of first instance with legally sound reasoning.

Parole chiave

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repetitive appeal resisting arrest Cassazione inammissibile criminal procedure service notes evidence permesso di promuovere un procedimento penale ricusazione del pubblico ministero pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 337 c.p.
Si tratta di atti pacificamente integranti il delitto di cui all'art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
Si tratta di atti pacificamente integranti il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., spingo piccolina sotto il profilo soggettivo, in quanto manovre finalizzate ad ostacolare l'inseguimento degli agenti, rendendo concreto ed attuale il pericolo per l'incolumità.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

ato a MAZZARINO il 05/04/1984 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;92/RG. 39590

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Recco Roberto avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sull'annotazione di servizio che aveva ricostruito l'intera vicenda delittuosa e la condotta tenuta dall'imputato che si era dato alla fuga dinanzi all'operante che per evitarlo aveva dovuto fare un balzo indietro e poi attivare i dispositivi di emergenza per fermarlo.

Si tratta di atti pacificamente integranti il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., spingo piccolina sotto il profilo soggettivo, in quanto manovre finalizzate ad ostacolare l'inseguimento degli agenti, rendendo concreto ed attuale il pericolo per l'incolumità. Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.M