Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21768/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds without specific confrontation with the appealed sentencing decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21768/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was deemed entirely generic. The appellant merely quoted prior Cassation rulings regarding motivation without specifically addressing the arguments found in the contested Brescia Court of Appeal judgment concerning the sanction. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically confront the contested judgment's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds specific confrontation sentencing review procedural costs

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

D (CUI 02RJIHB) nato il 03/06/1988 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;89/RG. 39550

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ahmed El Hansali avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che l'unico motivo dedotto è del tutto generico essendosi limitato a riportare pronunce della Corte di cassazione in ordine alla motivazione per relationem senza in alcun modo confrontarsi con la sentenza impugnata, avente ad oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio, che a pagina 3 ha specificato gli argomenti su cui ha fondato la conferma della sentenza di primo grado. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellgi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q