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Ordinanza — n. 21764/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 21764/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21764/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: HASSAN KARIM (CUI 05XHF80) nato a VIZZOLO PREDABISSI il 12/03/2001 avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;85/RG. 39528 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Karim Hassan avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione e in materia di armi; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i motivi dedotti non siano consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto declinati in fatto e reiterativi di questioni adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che alle pagg. 2 e 3 ha menzionato le prove dimostrative della volontaria sottrazione ai controlli da parte dell'imputato che si trovava, con un coltello, di notte all'interno di un'auto con altre tre persone, anziché nell'appartamento in cui doveva scontare la detenzione domiciliare con precise prescrizioni, così da rendersi del tutto inidonei, nella specie, gli argomenti difensivi circa la continuità spaziale e l'abbigliamento dell'imputato che per costante giurisprudenza non escludono l'elemento materiale del reato («Agli effetti dell'art. 385 cod. pen., per abitazione deve intendersi solo il luogo in cui la persona conduce vita domestica, e non le appartenenze, come cortili o giardini, a meno che non ne costituiscano parte integrante. (Nella specie, l'agente, trovandosi agli arresti domiciliari, era stato sorpreso all'esterno dell'abitazione, nel cortile condominiale, vicino al cancello di uscita).» )Sez. 6, n. 10632 del 21/09/1992, Rv. 192153).

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 21764/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui alli art. 131-bis cod. pen. è rimasto nell'ambito della più assoluta aspecificità in quanto la sentenza a pag. 4 ha dato conto della sua esclusione con argomenti completi e logici fondati sulle modalità del fatto (porto di un'arma impropria e trasgressione in orario notturno). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale violazione di domicilio eccesso di legittima difesa istigazione e aiuto al suicidio

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il motivo relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui alli art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

posto da: HASSAN KARIM (CUI 05XHF80) nato a VIZZOLO PREDABISSI il 12/03/2001 avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;85/RG. 39528

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Karim Hassan avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione e in materia di armi; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i motivi dedotti non siano consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto declinati in fatto e reiterativi di questioni adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che alle pagg. 2 e 3 ha menzionato le prove dimostrative della volontaria sottrazione ai controlli da parte dell'imputato che si trovava, con un coltello, di notte all'interno di un'auto con altre tre persone, anziché nell'appartamento in cui doveva scontare la detenzione domiciliare con precise prescrizioni, così da rendersi del tutto inidonei, nella specie, gli argomenti difensivi circa la continuità spaziale e l'abbigliamento dell'imputato che per costante giurisprudenza non escludono l'elemento materiale del reato («Agli effetti dell'art. 385 cod. pen., per abitazione deve intendersi solo il luogo in cui la persona conduce vita domestica, e non le appartenenze, come cortili o giardini, a meno che non ne costituiscano parte integrante. (Nella specie, l'agente, trovandosi agli arresti domiciliari, era stato sorpreso all'esterno dell'abitazione, nel cortile condominiale, vicino al cancello di uscita).» )Sez. 6, n. 10632 del 21/09/1992, Rv. 192153).

Ritenuto che il motivo relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui alli art. 131-bis cod. pen. è rimasto nell'ambito della più assoluta aspecificità in quanto la sentenza a pag. 4 ha dato conto della sua esclusione con argomenti completi e logici fondati sulle modalità del fatto (porto di un'arma impropria e trasgressione in orario notturno). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M