Italian Court dismisses appeals for resistance and gun possession as inadmissible due to lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Puglisi and Bartuccelli inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellants challenged a conviction for resistance and possession of a firearm without a red cap, arguing against facts established in the lower court's record. The court rejected these claims because the arguments merely reproduced previously examined points without providing new evidence or logical contradictions to the original factual reconstruction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals are inadmissible if they merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the trial judge with legally correct reasoning, lacking any new factual elements or manifest illogical flaws.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posti da: PUGLISI CONCETTO nato a MESSINA il 15/04/2001 BERTUCCELLI GIOVANNI nato a MESSINA il 13/02/2002 avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;76/RG. 39480
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i identici ricorsi proposti nell'interesse di Concetto Puglisi e Giovanni B8rtuccelli avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza e di detenzione di arma priva di tappo rosso; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuti gli identici ricorsi inammissibili perché fondati su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sul verbale di arresto che aveva ricostruito l'intera vicenda delittuosa e la condotta tenuta da Puglisi e Bartuccelli consistente 1) nella manovra repentina a bordo di un motorino con targa oscurata, senza fermarsi all'alt degli operanti;
2) nel superamento della strada nonostante il semaforo rosso, 3) nel cambio di corsia e senso di marcia, 4) nel sorpasso della volante che li inseguiva. Si tratta di atti pacificamente integranti il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. in quanto manovre finalizzate ad ostacolare l'inseguimento degli agenti, rendendo concreto ed attuale il pericolo per l'incolumità, senza che rilevino gli elementi di fatto valorizzati dal ricorso (tempo, spazio, assenza di utenti ella strada). Ritenuto che i motivi in ordine al secondo capo di imputazione siano anch'essi inammissibili per aspecificità in quanto correttamente la sentenza impugnata ha attribuito agli imputati (in concorso) la detenzione della pistola senza tappo rosso sulla base di argomenti di plausibilità logica fondati sulla ricostruzione del contesto (essere stati gli imputati sorpresi in piena notte con volto travisato, intenti a nascondere la targa del motociclo, pag.5) che non sono stati in alcun modo contrastati da una diversa e ragionevole ricostruzione.
Anche sulle circostanze attenuanti generiche, che non costituiscono un diritto dell'imputato, la sentenza ha offerto specifica e puntuale risposta a pagina 5 menzionando l'assenza di elementi positivi, le concrete modalità della condotta anche successiva al fatto e i precedenti penali. Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inam P.Q.M