Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new evidence and finality of prior ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Cristian Pireddu against the Second Instance Court's judgment regarding recidivism. The appellant requested a re-evaluation of the mitigating circumstance under Article 114 of the Penal Code, arguing that new telephone interceptions should overturn the previous exclusion of his responsibility. The court rejected this request because the prior ruling by the Court of Cassation was irrevocable and the new evidence did not justify a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 114 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A criminal appeal is inadmissible when the lower court's exclusion of a mitigating circumstance is based on complete and coherent arguments, and the requesting party cannot obtain a re-evaluation of facts at this stage, especially when a prior cassation ruling has already established the matter irrevocably.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: PIREDDU CRISTIAN nato a OZIERI il 15/05/1987 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;69/RG. 39414
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Cristian Pireddu avverso la sentenza in epigrafe limitatamente al capo U (ricettazione); esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva del 29/4/2026. OSSERVA I motivi dedotti sollecitano una rilettura in fatto e reiterativa in ordine all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. che la sentenza impugnata alle pagg. 31 e 32 ha escluso sulla base di argomenti completi, non manifestamente illogici e coerente con la ricostruzione storico-fattuale, non potendo consentirsi, in questa sede la rivalutazione richiesta alla luce delle intercettazioni telefoniche volte ad escludere la responsabilità dell'imputato sebbene la sentenza della Corte di cassazione, in sede rescindente, l'avesse affermata irrevocabilmente. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
P.Q.M