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Ordinanza — n. 21732/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and non-specific regarding excessive sentencing and suspended sentence denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21732/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for the crime of recidivism, arguing the sentence was excessive and a suspended sentence should have been granted. The court rejected these claims because the arguments were generic and failed to specifically address the lower court's reasoning regarding the appellant's subjective conditions.

Regesto Legislator

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Art. 391-ter cod. pen.; Art. 163 cod. pen.: An appeal must be specific and confront the lower court's motivation; generic arguments regarding sentencing excessiveness or the denial of a suspended sentence without specific engagement with the court's reasoning on subjective conditions result in inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism conviction suspended sentence denial generic appeal grounds subjective conditions inadmissible appeal sentencing excessiveness Cassazione ordinanza motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391-ter cod. pen.
27118/2025 Ferrante OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 391- ter cod.
Art. 163 cod. pen.
art. 391- ter cod. pen
27118/2025 Ferrante OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 391- ter cod.
art. 163 cod. pen
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Testo completo

O nato a NAPOLI il 29/11/1991 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 27118/2025 Ferrante OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 391- ter cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente all'eccessività del trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, si palesa generico nonché aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, la quale ha confermato l'applicazione del minimo edittale e l'esclusione del beneficio ex art. 163 cod. pen. in ragione delle condizioni soggettive dell'imputato (pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. D P.Q.M