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Ordinanza — n. 21731/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of correlation with appealed judgment's reasoning regarding drug possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21731/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal failed to correlate with the specific reasoning of the appealed appellate judgment. The appellant argued that cash found on him did not prove drug trafficking, but the court noted the appellate court had already addressed this by evaluating multiple factual elements including hidden hashish, packaging materials, and the defendant's destructive behavior. The court ruled that since the lower court's global assessment of these facts was not arbitrary, the appeal lacked the necessary connection to the contested decision's motives.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not correlate with the reasoning of the appealed judgment, as the appellate court's global evaluation of factual elements regarding drug possession constitutes a matter of fact immune from review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of correlation drug possession cash evidence factual assessment confisca dei proventi di reato detenzione di stupefacenti atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009
309, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione (Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, Rv.
Sez. 3, n. 13655 del 16/02/2024
Sez. 4, n. 46839 del 03/10/2023
Sez. 4, n. 46839 del 03/10/2023, non mass.; Sez.
Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023
46839 del 03/10/2023, non mass.; Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Rv.
Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018
284842 - 01; Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996
272463 - 01; Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Rv.
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Testo completo

posto da: CAPILONGO ALESSANDRO nato a ROMA il 10/02/2001 avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che Alessandro Capilongo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 30 ottobre 2025, che in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 20 maggio 2024, previa concessione delle attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflittagli per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo alla qualificazione del fatto come detenzione finalizzata ad un uso non meramente personale, non potendosi in senso contrario, valorizzare il riferimento di una somma di denaro in contanti che lo stesso Tribunale ha ritenuto non fosse provento della attività di spaccio, perciò restituendola al ricorrente; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto si sottrae al confronto con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato; posto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 - 01); considerato, infatti, che i giudici d'appello hanno valorizzato non soltanto la presenza della somma di denaro, ma una pluralità di elementi fattuali che, considerati nel loro complesso, sono stati ritenuti indicativi della destinazione alla cessione, ovvero:

1) il rinvenimento, sulla persona del ricorrente (occultata negli slip) e nel contesto abitativo dell'odierno, una quantità di hashish, in parte suddivisa in bustine termosaldate, da cui era possibile estrarre 823 dosi medie;

2) un rotolo di carta da forno usato per il confezionamento degli involucri;

3) il naturale processo di deterioramento della sostanza, che si pone in contrasto con l'ipotesi dell'acquisto di una "scorta" per uso personale";

3) il comportamento tenuto dal ricorrente, il quale con il pretesto di dover contattare il proprio difensore, si fece riconsegnare lo smartphone per poi buttarlo a terra e così distruggerlo intenzionalmente; 2ritenuto che, pur non potendo il solo dato quantitativo fondare automaticamente la presunzione di destinazione allo spaccio, esso costituisce comunque un elemento indiziario che può essere legittimamente valorizzato dal giudice quando venga considerato unitamente ad altri elementi sintomatici, come nel caso di specie; considerato, infatti, che il solo superamento di tali limiti non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato, ovvero ad introdurre una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine.alla destinazione della.sostanza ad un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione (Sez. 6, n. 12146 del 12/02/2009, Rv. 242923 - 01); l'esito di tale valutazione si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame (Sez. 3, n. 13655 del 16/02/2024, non mass.;

Sez. 4, n. 46839 del 03/10/2023, non mass.; Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Rv. 284842 - 01; Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Rv. 272463 - 01; Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Rv. 204957 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M