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Ordinanza — n. 21728/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments lacking specific factual correlation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21728/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was deemed generic and devoid of specific references to the contested judgment. The appellant merely lamented a perceived lack of motivation regarding criminal responsibility and sentencing without analyzing the specific reasoning in the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the necessary correlation with the reasons underpinning the impugned ruling.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible when the grounds are intrinsically indeterminate or fail to establish a necessary correlation with the reasons provided in the impugned decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic arguments lack of correlation cassation procedure criminal responsibility sentencing review procedural defect motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
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Testo completo

ato a CERIGNOLA il 19/03/1969 avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che Pietro Romano ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 3 ottobre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 6 dicembre 2022, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità ed al trattamento sanzionatorio è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente a lamentare la carenza della motivazione; considerato che in ricorso, per argomentare il motivo, si fa un generico riferimento alla "modalità dei fatti" ed alla "personalità" del ricorrente, senza invece analizzare le puntuali indicazioni rinvenibili nella sentenza impugnata, sia con riguardo al riconoscimento della recidiva, sia con riguardo alla congruità del trattamento sanzionatorio (pp. 2 e ss.); posto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M