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Ordinanza — n. 21727/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses late appeal against criminal sentence due to missed 15-day statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21727/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed on September 4, 2025, exceeding the 15-day limit. The defendant, Mariano Sodano, challenged a criminal conviction for road offenses issued by the Trieste Court of First Instance. The court ruled that the appeal period began from the notification of the deposit notice rather than the sentence's pronouncement, rendering the filing untimely.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.: The appeal period for judgments rendered in camera di consiglio commences from the notification of the deposit notice, not the sentence's pronouncement, and strict compliance is required.

Parole chiave

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criminal appeal deadline camera di consiglio procedure statutory time limits inadmissible appeal notification of deposit istanza tardiva di restituzione dei termini tempestività dell'inoltro opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
strada; considerato che la sentenza impugnata: 1) è stata emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 554-bis cod. proc. pen.
pen., con indicazione del termine per il deposito in giorni 30; 2) è stata depositata il 1° luglio 2025, con comunicazione dell'avviso di deposito Procuratore ricorrente in data 2 luglio 2025; 3) è stata emessa in esito alla udienza predibattimentale, che ai sensi dell'art. 554-bis cod.
Art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato proposto in data 4 settembre 2025, quindi oltre il termine di giorni 15 previsto dall'art. 585, comma 1, lett.
Art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato proposto in data 4 settembre 2025, quindi oltre il termine di giorni 15 previsto dall'art. 585, comma 1, lett.
art. 444 cod. proc. pen
strada; considerato che la sentenza impugnata: 1) è stata emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 554-bis cod. proc. pen
pen., con indicazione del termine per il deposito in giorni 30; 2) è stata depositata il 1° luglio 2025, con comunicazione dell'avviso di deposito Procuratore ricorrente in data 2 luglio 2025; 3) è stata emessa in esito alla udienza predibattimentale, che ai sensi dell'art. 554-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018
Sez. 5, n. 7417 del 20/11/2024
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Testo completo

posto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE nel procedimento a carico di: SODANO MARIANO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 08/10/1991 avverso la sentenza del 26/06/2025 del TRIBUNALE di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;e

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trieste ricorre avverso la sentenza emessa dalla Tribunale di Trieste in data 24 giugno 2025, con la quale Mariano Sodano è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada; considerato che la sentenza impugnata: 1) è stata emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con indicazione del termine per il deposito in giorni 30; 2) è stata depositata il 1° luglio 2025, con comunicazione dell'avviso di deposito Procuratore ricorrente in data 2 luglio 2025; 3) è stata emessa in esito alla udienza predibattimentale, che ai sensi dell'art. 554-bis cod. proc. pen. si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato proposto in data 4 settembre 2025, quindi oltre il termine di giorni 15 previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio) - con decorrenza dal 2 luglio 2025, e scadenza il 17 luglio 2025; ritenuto, infatti, che la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia e, in caso di mancato deposito contestuale, anche per l'irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., decorre - esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dall'osservanza del predetto termine - dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento (Sez.

U, n. 40986 del 19/07/2018, Rv. 273934 - 02; Sez. 5, n'. 7417 del 20/11/2024, dep. 2025, non mass.); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile; P.Q.M