Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging procedural violations outside statutory grounds for appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the applicant raised procedural violations not permitted under the Criminal Procedure Code. The applicant challenged a sentence applying penalties for specific offenses, arguing a lack of acquittal under Article 129. The Court ruled that appeals against sentencing must strictly address only the expression of the defendant's will, the lack of correlation between request and sentence, legal qualification errors, or illegality of the penalty, rejecting broader procedural claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, request-sentence correlation, legal qualification, or penalty illegality; other procedural violations are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
posto da: BEN ELKODIA HASSAN nato il 01/03/1987 avverso la sentenza del 21/01/2026 del TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;4
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che Ben Elkodia Hassan ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 21 gennaio 2026, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed al reato di cui all'art. 13 d. Igs. 1998, n. 286; rilévato che il motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ritenuta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, in motivazione;
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e c P.Q.M