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Ordinanza — n. 21726/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging procedural violations outside statutory grounds for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21726/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the applicant raised procedural violations not permitted under the Criminal Procedure Code. The applicant challenged a sentence applying penalties for specific offenses, arguing a lack of acquittal under Article 129. The Court ruled that appeals against sentencing must strictly address only the expression of the defendant's will, the lack of correlation between request and sentence, legal qualification errors, or illegality of the penalty, rejecting broader procedural claims.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, request-sentence correlation, legal qualification, or penalty illegality; other procedural violations are inadmissible.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Appeal against sentencing Inadmissible appeal Statutory grounds Procedural violations

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
è inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
278337 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
art. 129 cod. proc. pen
286; rilévato che il motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019
279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep.

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Testo completo

posto da: BEN ELKODIA HASSAN nato il 01/03/1987 avverso la sentenza del 21/01/2026 del TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;4

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che Ben Elkodia Hassan ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 21 gennaio 2026, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed al reato di cui all'art. 13 d. Igs. 1998, n. 286; rilévato che il motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ritenuta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, in motivazione;

Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e c P.Q.M