Cassation court dismisses appeal regarding drug possession conspiracy, citing insufficient evidence of contribution to distribution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower courts failed to properly assess the appellant's role in the drug conspiracy. The appellant argued he only occasionally helped pack doses for personal use, but the court found evidence of a pre-arranged division of labor and attempts to hinder police intervention. Consequently, the conviction for joint responsibility in drug trafficking was upheld based on the prevailing evidence against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; The court may reject an appeal challenging the assessment of joint criminal responsibility if the lower courts have adequately evaluated the evidence of contribution to the distribution of drugs, even when the appellant claims only minor or personal involvement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: CALIENDO GIOVANNI nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 03/12/1983 avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che Giovanni Caliendo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 12 novembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Noia in data 25 marzo 2024, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità con riguardo al concorso, con il cugino Saverio Caliendo, nella detenzione dello stupefacente, evidenziando di aver fornito un contributo occasionale al confezionamento delle dosi per poter fumare uno spinello, e non per contribuire all'attività di cessione; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile poiché teso a riproporre di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito: dall'analisi delle conformi decisioni di merito emerge infatti che i cugini Caliendo detenevano lo stupefacente in un terreno adiacente la loro abitazione, insieme a degli strumenti utilizzati per il confezionamento; emerge inoltre, per come percepito direttamente dalla polizia giudiziaria, una predeterminata ripartizione di compiti tra Saverio e Giovanni Caliendo, nonché il tentativo del ricorrente di ostacolare l'intervento dei militari aizzandogli contro dei cani di grossa taglia (pp. 2 e 3 sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che la decisione impugnata ha indicato gli elementi di prova su cui fondare il consapevole contributo del ricorrente nella detenzione a fini di cessione, apprezzandoli come prevalenti rispetto alle dichiarazioni rese dal coimputato, ed evidenziando che la riferibilità (formale) al solo Saverio Caliendo dell'utenza usata da un cliente non si pone affatto in contrasto con le evidenze immediatamente percepite dalla polizia giudiziaria; rilevato, quanto al diniego delle attenuanti generiche, ché secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, le caratteristiche del fatto, il tentativo di ostacolare l'intervento dei militari e la presenza di precedenti specifici: p. 3 sentenza impugnata), rimanendo tutti gli altridisattesi o superati da tale valutazione (in motivazione, Sez.
U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, non mass. sul punto; conf., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M