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Ordinanza — n. 21719/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for failure to allege and prove specific evidence misrepresentation under Art. 192 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21719/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower courts mischaracterized his statements, claiming they were not confessional. The court rejected this because the appellant failed to specifically identify the mischaracterized act, the specific evidence involved, and prove its decisive impact on the reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; The claim of evidence misrepresentation is inadmissible without specific identification of the act, the evidence, and proof of its decisive incompatibility with the reasoning.

Parole chiave

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evidence misrepresentation Art. 192 CPP double conformity burden of allegation procedural inadmissibility falsa dichiarazione della parte attendibilità dei testimoni confessione

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
articolo 192 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020
Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018
Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv.
Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013
272018; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argonnentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv.
Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018
Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010
274816 - 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv.
Sez. 5, n. 8043 del 04/02/2025
Sez. 7, ord. n. 31077 del 08/07/2024
Sez. 7, ord. n. 31077 del 08/07/2024, non mass.; Sez.
Sez. 5, n. 12722 del 11/01/2024
31077 del 08/07/2024, non mass.; Sez. 5, n. 12722 del 11/01/2024, non mass.); ritenuto che nella specie la relazione tra il ricorrente ed il luogo in cui fu rinvenuto lo stupefacente è stata fondata sull'analisi di ulteriori elementi di prova (p.
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Testo completo

posto da: PAUCIULLO CIRO nato a NAPOLI il 20/04/1986 avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che Ciro Pauciullo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 16 settembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 30 ottobre 2023, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che il ricorrente, con un unico motivo, deduce violazioni di legge e vizio della motivazione con riguardo all'articolo 192 cod. proc. pen., per aver affermato la responsabilità dell'imputato travisandone le dichiarazioni, che non furono di contenuto confessorio; considerato che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequívocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti» (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155;

Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837); rilevato che, nella specie, manca sia la specifica deduzione di aver denunciato il travisamento dinanzi alla Corte territoriale, sia ogni considerazione in relazione alla decisività della prova che si ritiene travisata, sia l'adempimento dell'onere di allegazione; il Collegio, infatti, intende qui ribadire gli oneri gravanti sul ricorrente (nella specie inevasi), ovvero:

a) identificare l'atto processuale omesso o travisato;

b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;

c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;

d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argonnentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 - 01; Sez. 3, n. 2039del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816 - 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Rv. 249035 - 01); considerato che, per pacifico assunto giurisprudenziale, intanto il vizio del travisamento delle prove può essere dedotto in quanto il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 5, n. 8043 del 04/02/2025, non mass.;

Sez. 7, ord. n. 31077 del 08/07/2024, non mass.; Sez. 5, n. 12722 del 11/01/2024, non mass.); ritenuto che nella specie la relazione tra il ricorrente ed il luogo in cui fu rinvenuto lo stupefacente è stata fondata sull'analisi di ulteriori elementi di prova (p. 2 sentenza impugnata), e che quindi il ricorrente avrebbe dovuto non solo allegare l'atto ma anche valutarne l'incidenza rispetto al ragionamento probatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. P.Q.M