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Ordinanza — n. 21718/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for insufficient evidence of personal use. The appeal is inadmissible due to lack of new arguments and factual findings are immune from review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21718/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued the evidence regarding the intended use of the drugs was flawed, but the court found this merely repeated arguments already rejected with sound legal reasoning. The appellate court's assessment of the evidence, including the quantity of substances and the presence of precision scales, constituted a factual judgment immune from cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 131-bis cod. pen.: The appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected, and factual findings on the destination of drugs or the minor nature of the offense are immune from review unless manifestly illogical.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal factual findings immunity personal use presumption manifest illogicity standard detenzione di stupefacenti sostanze soggette a restrizione aiuti al magazzinaggio privato

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 131-bis cod. pen.
204957 - 01); ritenuto, con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133, primo comma, cod. pen.
3 sentenza impugnata); infatti, la valutazione sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuata tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
art. 131-bis cod. pen
204957 - 01); ritenuto, con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 9698 del 10/01/2024
Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014
Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Rv.
Sez. 6, n. 2652 del 21/11/2013
Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013
258245 - 01; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Rv.
Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013
256611 - 01; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, Rv.
Sez. 3, n. 13655 del 16/02/2024
Sez. 4, n. 46839 del 03/10/2023
Sez. 4, n. 46839 del 03/10/2023, non mass.; Sez.
Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023
46839 del 03/10/2023, non mass.; Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Rv.
Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018
284842 - 01; Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996
272463 - 01; Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Rv.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv.
Sez. 7, ord. n. 9727 del 17/12/2024
266590; Sez. 7, ord. n. 9727 del 17/12/2024, dep.
Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022
2025, non mass.; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018
283044 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv.
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Testo completo

nato a NAPOLI il 26/02/2004 avverso la sentenza del 19/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che Giovanni Di Meo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 19 novembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 11 settembre 2023, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta destinazione dello stupefacente ad uso non personale; ritenuto che il motivo è inammissibile in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito, ed anzi sollecita una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie estranei al sindacato di legittimità; considerato che la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento su una valutazione globale e coordinata di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, ovvero:

1) qualità è quantità delle sostanze rinvenute;

2) le modalità di presentazione delle sostanze detenute, in parte già pronte per l'utilizzo, in parte da porzionare (due panetti di hashish, tre stecche di hashish, una pallina di cocaina);

3) la presenza di 3 bilancini di precisione, sui quali furono rinvenute tracce di una sostanza ritenuta, in esito ad una valutazione complessiva, stupefacente; considerato che, a fronte di tale quadro indiziario, la Corte territoriale ha quindi considerato, con motivazione esente da vizi logici, le giustificazioni fornite dall'imputato, ritenendole inattendibili, con apprezzamento di fatto, insindacabile in questa sede, essendo sorretta da un apparato argomentativo coerente e privo di vizi logici, in cui gli elementi valorizzati dal ricorrente (l'utilizzo lecito dei bilancini e la mancata esecuzione del narcotest anche per la sostanza rinvenuta di essi) sono stati ritenuti recessivi rispetto alla pregnanza degli indizi a carico, ponderati nella valutazione complessiva che compete al giudice del merito; ritenuto che il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare, se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez. 3, n. 9698 del 10/01/2024, non mass.;

Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Rv. 260991 - 01; Sez. 6, n. 2652del 21/11/2013, dep. 2014, Rv. 258245 - 01; Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Rv. 256611 - 01; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, Rv. 255726 - 01); considerato che l'esito di tale valutazione si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame (Sez. 3, n. 13655 del 16/02/2024, non mass.;

Sez. 4, n. 46839 del 03/10/2023, non mass.; Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Rv. 284842 - 01; Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Rv. 272463 - 01; Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Rv. 204957 - 01); ritenuto, con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo di ricorso) che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la diversità delle sostanze detenute e la presenza di 3 bilancini di precisione: p. 3 sentenza impugnata); infatti, la valutazione sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuata tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr.

Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590; Sez. 7, ord. n. 9727 del 17/12/2024, dep. 2025, non mass.; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 - 01); considerato che, in ogni caso, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 3 P.Q.M