Italian Court dismisses appeal as inadmissible for failing to raise grounds in appeal act and re-litigating already decided issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds were not raised in the appeal act and sought to re-litigate issues already fully examined by the lower courts. The appellant argued regarding the responsibility for drugs found in his residence and the denial of generic mitigating circumstances, but the court noted he had previously admitted possession and the intent to sell. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally defective and substantively redundant, ordering the dismissal with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be lodged within the appeal act; grounds not raised therein or re-litigating already decided issues are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: REALE MARCO nato a NAPOLI il 12/11/1991 avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che Marco Reale ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 10 dicembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 21 maggio 2025, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità con riguardo allo stupefacente rinvenuto nella cantinola di pertinenza dell'abitazione (che assume fondata sulla mera disponibilità delle chiavi di accesso), o comunque quanto al fatto che fosse detenuto per uso personale; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile sia perché non proposto con l'atto di appello, sia perché teso a riproporre di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici di merito: dall'analisi delle conformi decisioni di merito emerge infatti da un lato che il ricorrente (p. 4 sentenza impugnata) si assunse la paternità della detenzione dello stupefacente rinvenuto presso la cantinola (aperta con le chiavi che erano nella sua disponibilità), dall'altro che la sostanza era certamente destinata alla cessione a terzi; considerato, infatti, che i giudici di merito (pp. 4 e ss. sentenza impugnata) hanno valorizzato a tal fine non solo la detenzione di diversi tipi di stupefacente (cocaina, hashish e marijuana) ma anche un significativo dato ponderale (dalla sostanza era possibile ricavare oltre 1600 dosi di hashish, 165 dosi di marijuana e 310 dosi di cocaina), la suddivisione in dosi, la presenza di strumenti per il confezionamento ed anche il rinvenimento di fogli manoscritti con annotate diverse cifre, ed infine di due telefoni cellulari di cui uno del tipo "citofono" (correntemente utilizzati per sottrarsi alle attività tecniche); rilevatO, quanto al diniego delle attenuanti generiche, che il motivo appare anche intrinsecamente aspecifico (come lo era quello d'appello) e che, in ogni caso, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, l'assenza di elementi positivi di valutazione e il carattere probatoriamenteinerte delle ammissioni: p. 5 sentenza impugnata), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (in motivazione, Sez.
U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, non mass. sul punto; conf., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 -01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M