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Ordinanza — n. 21714/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely filed beyond the 30-day statutory deadline under Article 585 of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21714/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on January 22, 2026, exceeding the 30-day limit established by law. The appellant, Paolo Tumbarello, challenged a second-instance judgment confirming a preliminary ruling against him, but the filing date fell outside the permissible window. The court ruled that the delay rendered the procedural remedy ineffective, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Appeals must be lodged within thirty days of notification; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal procedure code statutory time limit inadmissible appeal procedural deadline court of cassation tardy filing costs of proceedings tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
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Testo completo

posto da: TUMBARELLO PAOLO nato a TORINO il 21/05/1991 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che Paolo Tumbarello ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino in data 1° ottobre 2025 che ha confermato la sentenza emessa in data 28 giugno 2024 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, essendo stato proposto in data 22 gennaio 2026 (cfr., annotazione in calce alla decisione e data deposito sul portale), quindi oltre i termine di giorni 30 previsto dall'art. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - con decorrenza dal 16 ottobre 2025, e scadenza il 15 novembre 2025 - essendosi provveduto al deposito delle motivazioni ai sensi dell'art. 544, secondo comma, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M