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Ordinanza — n. 21711/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding denial of non-prosecution for minor offense and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21711/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to apply the non-prosecution ground for minor offenses and the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for a review of all sentencing factors, but the court held that judges need only address decisive elements when evaluating the gravity of the offense or discretionary sentencing reductions. Consequently, the conviction for the traffic offense stands, and the appellant is ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 163 cod. pen.: The court need not consider every favorable or unfavorable element when denying non-prosecution or mitigating circumstances, provided it references decisive factors; the denial of a minor offense ground does not preclude conditional suspension if other statutory requirements are met.

Parole chiave

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non-prosecution minor offense generic mitigating circumstances conditional suspension of sentence judicial discretion sentencing inadmissible cassation appeal pene condizionali attenuazione della pena revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
strada; ritenuto, con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
5 sentenza impugnata); infatti, la valutazione sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuata tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
Art. 163 cod. pen.
3), il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è compatibile con la concessione della sospensione condizionale della pena, atteso che il beneficio di cui all'art. 163 cod.
art. 131-bis cod. pen
strada; ritenuto, con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 163 cod. pen
3), il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è compatibile con la concessione della sospensione condizionale della pena, atteso che il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv.
Sez. 7, ord. n. 9727 del 17/12/2024
266590; Sez. 7, ord. n. 9727 del 17/12/2024, dep.
Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022
2025, non mass.; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018
283044 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv.
Sez. 2, n. 36431 del 7/10/2025
pone l'accento sulla pena in concreto irrogata e su una prognosi favorevole di non ricaduta nel delitto, ossia su requisiti 2che non richiedono che il fatto sia lieve (Sez. 2, n. 36431 del 7/10/2025, non mass.;
Sez. 3, N. 34232 del 30/05/2024
Sez. 3, N. 34232 del 30/05/2024, non mass.; Sez.
Sez. 2, n. 31861 del 28/09/2020
34232 del 30/05/2024, non mass.; Sez. 2, n. 31861 del 28/09/2020, Rv.
Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
sul punto; conf., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011
271269 - 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv.
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Testo completo

posto da: GUALANO NUNZIA nato il 13/02/1985 avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che Nunzia Gualano ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila in data 6 novembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 11 marzo 2024, con la quale è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada; ritenuto, con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. che il diniego è fondato, anche prescindendo dal riferimento alla biografia penale, sulle caratteristiche concrete dell'offesa; considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la condotta tenuta subito dopo il fatto, e l'essersi resa poi irreperibile: p. 5 sentenza impugnata); infatti, la valutazione sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuata tenendo conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr.

Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590; Sez. 7, ord. n. 9727 del 17/12/2024, dep. 2025, non mass.; Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 - 01; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 - 01); considerato che, in ogni caso, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la valutazione sulla particolare tenuità dell'offesa non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. 7, cit.); ritenuto che, contrariamente a quanto si indica in ricorso (p. 3), il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è compatibile con la concessione della sospensione condizionale della pena, atteso che il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. pone l'accento sulla pena in concreto irrogata e su una prognosi favorevole di non ricaduta nel delitto, ossia su requisiti 2che non richiedono che il fatto sia lieve (Sez. 2, n. 36431 del 7/10/2025, non mass.;

Sez. 3, N. 34232 del 30/05/2024, non mass.; Sez. 2, n. 31861 del 28/09/2020, Rv. 279818 - 01); rilevato, quanto al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, l'assenza di elementi positivi di valutazione, la pessima biografia penale, l'assenza di condotte riparatorie o di altre forme di resipiscenza: p. 6 sentenza impugnata), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (in motivazione, Sez.

U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, non mass. sul punto; conf., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M