Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction, upholding factual findings on evidence sufficiency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the lower court's conviction for drug possession and trafficking. The appellant argued that the intercepted conversations were insufficient to prove intent to sell, yet the appellate court relied on a comprehensive assessment of corroborating indicators including the nature of the meetings and subsequent police inquiries. The supreme court affirmed that factual determinations based on such evidence fall outside the scope of cassation review unless the reasoning is logically flawed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or the sufficiency of evidence, intervening only when the lower court's reasoning is manifestly illogical or contradicts the established record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: MORIGGI PIERO nato a ROMA il 22/06/1974 avverso la sentenza del 15/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che Piero Moriggi ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 15 settembre 2025, che in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 8 ottobre 2024, lo ha ritenuto responsabile delle condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di cui ai capi 80, 81, 82 e 84, rideterminando la pena finale in anni uno e mesi sette di reclusione ed euro 4.700,00 di multa; rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 80, non potendosi valorizzare le dichiarazioni del ricorrente (che si è assunto la responsabilità soltanto per i fatti di cui ai capi 81 e 82), e non potendosi desumere la destinazione alla cessione a terzi della sostanza dal solo contenuto della conversazione intercettata il 31 maggio 2019 (prog. 47); ritenuto che il motivo è inammissibile in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito, ed anzi sollecita una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie estranei al sindacato di legittimità; considerato che i giudici di merito (pp. 4 e ss. sentenza del Tribunale) hanno fondato il proprio convincimento su una valutazione globale e coordinata di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, che non risolvono nella sola "ammissione" criticata in ricorso, ovvero:
1) il contenuto della conversazione, intercorsa con Canevari, in cui quest'ultimo chiedeva espressamente se il ricorrente avrebbe dovuto o meno cedere ad un terzo soggetto tutta la sostanza detenuta;
2) i ripetuti riferimenti, all'interno dello stesso dialogo, all'interrogatorio di un soggetto a lui vicino, ed al timore di essere tratto in arresto se trovato in possesso di "mezz'etto di roba";
3) gli altri 'dialoghi, intercorsi sempre con il Canevari, dimostrativi delle ulteriori cessioni di cui ai capi 81 e 82 (rispetto alle quali il ricorrente ha ammesso le sue responsabilità);
4) il riferimento dello stesso Moriggi al suo proposito di "smettere di vendere" e la sua costante disponibilità di stupefacente da cedere a terze persone (pp. 6 e 7 sentenza del Tribunale); considerato che, a fronte di tale quadro indiziario, i giudici di merito hanno ritenuto inverosimile, con motivazione esente da vizi logici, che lo stupefacente fosse detenuto per uso personale, con apprezzamento di fatto, insindacabile in 2questa sede, essendo sorretta da un apparato argomentativo coerente e privo di vizi logici, in cui gli elementi valorizzati dal ricorrente sono stati ritenuti recessivi rispetto alla pregnanza degli indizi a carico, ponderati nella valutazione complessiva che compete al giudice del merito; considerato che l'esito di tale valutazione si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame (Sez. 3, n.. 13655 del 16/02/2024, non mass.;
Sez. 4, n. 46839 del 03/10/2023, non mass.; Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Rv. 284842 - 01; Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Rv. 272463 - 01; Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Rv. 204957 - 01); rilevato che con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 84 in quanto, pur in presenza della dichiarazioni del Bevilacqua - che ha escluso di aver acquistato stupefacente dal Moriggi, che incontrò per ragioni di lavoro - i giudici hanno immotivatamente ritenuto di desumere l'avvenuta cessione della sostanza dal solo contenuto della conversazione intercettata il 15 luglio 2019 (prog. 42364); considerato che il motivo, con cui si deduce vizio di motivazione (poiché manifestamente illogica), con riferimento all'affermazione di responsabilità è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte d'appello con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatto riportati, e non oggetto di specifica censura: la Corte, infatti, ha osservato, richiamando le conformi valutazioni del Tribunale (pp. 8 - 10), che la brevità dell'incontro - in esito al quale il Bevilacqua fu perquisito e trovato in possesso dello stupefacente - era del tutto incompatibile con le ragioni lecite (solo genericamente) addotte dal ricorrente e rimaste prive di qualsivoglia ulteriore riscontro; considerato, inoltre, che le ragioni illecite dell'incontro tra Moriggi e Bevilaqua sono state altresì ritenute dimostrate (pp. 9 e 10 sentenza del Tribunale) dalla solerzia con cui lo stesso Bevilaqua, subito dopo essere stato tratto in arresto, contattò il ricorrente per riferirgli che le forze dell'ordine gli avevano chiesto "dove aveva comprato le bibite", con evidente allusione alla droga sequestrata; a sua volta, hanno evidenziato i giudici di merito, Moriggi chiese specificamente se le 3forze dell'ordine avessero monitorato il loro incontro ("ci stavano guardando a noi?"), e alla risposta affermativa i due decidevano quindi di scambiarsi ulteriori informazioni con un incontro di persona, al quale il Moriggi avrebbe inviato un terzo soggetto ("fai passa l'amico tuo che gli racconto"); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spesé processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P P.Q.M