Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 21706/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 21706/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 21706/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

osto da: BOVE REBECCA nato a PIETRASANTA il 09/02/2001 avverso la sentenza del 13/11/2025 del TRIBUNALE di LUCCA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che Rebecca Bove ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 13 novembre 2025 che ha confermato la sentenza emessa in data 15 gennaio 2025 dal Giudice di pace di Lucca, con la quale è stata condannata per il reato di cui all'art. 590 cod. pen.; considerato che in data 23 gennaio 2026 la persona offesa ha rimesso la querela, accettata dal procuratore speciale dell'imputata, e che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso.sia stato tempestivamente proposto (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 590 cod. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 21706/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 590 cod. pen.; considerato che in data 23 gennaio 2026 la persona offesa ha rimesso la querela, accettata dal procuratore speciale dell'imputata, e che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso.sia stato tempestivamente proposto (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
remissione della pena ripristino dello stato precedente ritiro della querela penale restituzione in pristino revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 590 cod. pen
art. 340 cod. proc. pen
247088 - 01); ritenuto, pertanto, che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela, e che ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

osto da: BOVE REBECCA nato a PIETRASANTA il 09/02/2001 avverso la sentenza del 13/11/2025 del TRIBUNALE di LUCCA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che Rebecca Bove ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca in data 13 novembre 2025 che ha confermato la sentenza emessa in data 15 gennaio 2025 dal Giudice di pace di Lucca, con la quale è stata condannata per il reato di cui all'art. 590 cod. pen.; considerato che in data 23 gennaio 2026 la persona offesa ha rimesso la querela, accettata dal procuratore speciale dell'imputata, e che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso.sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681 - 01; conf., Sez. 2, n. 41441 del 25/11/2025, Rv. 288997 - 01; Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023, Rv. 285103 - 01; Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010, Rv. 247088 - 01); ritenuto, pertanto, che la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela, e che ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen. le spese del procedimento sono a carico del querelato, non essendosi diversamente convenuto nell'atto di remissione; rilevato che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301 - 01;

Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Rv. 259989 - 01); considerato che la pronuncia di estinzione del reato, per causa diversa dalla morte del reo, comporta, nei casi in cui alla violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida, la competenza del Prefetto a provvedere in merito, ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada (Sez. 4, n. 27405 del 10/05/2018, Rv. 273088 - 01); 2 P.Q.M