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Ordinanza — n. 21556/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and failure to propose the appeal in good faith.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21556/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay fines and court costs. The appellant argued that previous sentencing exclusions were generic and that a specific balancing judgment was required for equivalence. The court rejected these claims as merely repetitive of already dismissed points and found the appellant did not act in good faith by filing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and repetitive of previously rejected arguments, or if the appellant fails to demonstrate good faith in proposing the appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments good faith requirement repetitive grounds court costs liability

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 dei 2001

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Testo completo

nato a CITTAT DI CASTELLO il 21/06/1971 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE;letlaD ricorso r,, rery.iintiiiti i.teil'iritieresse di Santini Michele avverso ia sentenza in epigrafe; eisam;nat gh atl iraptignato: ritenuto che li ricorso inarnrnissibiie ee e seguenti ragioni:

i) i motivi relativi alla rc esclusione della recidiva ce trattamento sanzionatorio sono generici e meramente riproclutitr.i. di profili di censura gia ani.itquatairientie ‘„fadliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal.2 della motivazione); ii) 2niticitivid relativo al dinic iiit e 0:-nette di considerare che solo state già concesse sentenza di prirno grado in regime di equivalenza in ragione di un giudizio di bilanciameni:.o ineccepibilmente onf nato ciaiia se .-Ì -.eriz,:-3 impugnata; riteriato che oH e del ricors-io consegue !a condanna del ricorrente iirn p.namento delle saeite nonriesstdali e della somma di euro tremila da versare in Favore Cassia deile ammende, non potendosi ritenere che io stesso abbia proposto il ricorso versare in colpa nello Or_itcti .mindziicint? della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 dei 2001) P.C2AIL Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna ricorrente ai pagamento delle spese processahi' deiia somma di euro ti e;TA-:o (:HVOre J2a Cassa delle ammende.

CU,S deciso i 5 ,r;ctio iiii• D r, . e APOS1\ I rt .Lu. 6 26 iudano Pufirtion Mani, cituis