Italian court dismisses appeal against execution order regarding unification of crimes under Art. 81 cod. pen.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower judge correctly applied principles regarding the continuity of crimes. The appellant failed to provide concrete evidence of a continuous criminal design or drug dependency, which are required to unify offenses under Article 81 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; The unification of crimes requires a continuous criminal design and specific circumstances; mere temporal proximity or lack of documented dependency is insufficient to establish continuity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
proposto nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXX e l'ordinanzaimpugnata.1. Ritenuto che le censure articolate in entrambi i motivi di impugnazione non superanoil vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentitiapprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche o denunziano vizio dimotivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen. tra i reati oggetto della richiesta di unificazione non solo il lasso di tempo intercorso tra ifatti (oltre un anno) e l’eterogeneità del bene giuridico offeso, ma anche l’assenza dicircostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione delprimo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi.
Si tratta, infatti, di condotte dievasione commesse nell’anno 2011 e violazioni della disciplina in materia di stupefacenticommesse nel successivo anno 2012.2. Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatoriotratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, delgiudice di merito.2.1. L'ordinanza impugnata ha correttamente valutato la distanza cronologica.Il dato temporale è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur inastratto superabile da specifici elementi di segno contrario, può in concreto rappresentare unlimite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontaninel tempo sono i fatti di cui si discute.
E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulladi concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza.2.2. Non è stata valutata la condizione di tossicodipendenza perché non documentata,essendosi il condannato limitato a produrre gli esiti di analisi attestanti il consumo distupefacenti.In ogni caso, lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneoa giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegatie dipendenti le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilitàdell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen.(Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019,Avanzini, Rv. 275420 - 01;
Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 - 01) masul punto il ricorrente nulla di concreto ha opposto.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.