Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 21460/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against traffic penalty for insufficient reasoning on sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21460/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Patrik Hodorovich's appeal against a traffic court sentence regarding Article 116 of the Road Code. The appellant argued for a lighter sanction and recognition of generic mitigating circumstances, but the Court found these grounds inadmissible as they did not logically contradict the lower court's reasoning. The decision upheld the principle that sentencing discretion is unreviewable unless the penalty is significantly higher than the standard range, requiring only a reference to statutory criteria rather than detailed justification.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; Art. 116, commi 15 e 17, Cod. strada: The court's assessment of sentencing discretion is unreviewable unless the penalty is significantly above the standard range, requiring only a reference to statutory criteria rather than detailed justification.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing discretion traffic penalty mitigating circumstances road code appeal inadmissibility judicial review proportionality principle gravità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 116, commi 15 e 17, Cod. strada
Patrik Hodorovich ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia di conferma della pronuncia del Tribunale locale in relazione al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, Cod. strada e successiva modifiche e 73 d.lgs.
73 d.lgs. 159/2011
strada e successiva modifiche e 73 d.lgs. 159/2011.
Art. 133 cod. pen.
La Corte, dopo avere passato in rassegna nel corpo della motivazione, gli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., evidentemente considerati preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
art. 133 cod. pen
La Corte, dopo avere passato in rassegna nel corpo della motivazione, gli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., evidentemente considerati preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013
271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022
Solo per ragioni di completezza va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
270986 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv.
Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018
anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nsigliere Maria Teresa Arena;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Patrik Hodorovich ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia di conferma della pronuncia del Tribunale locale in relazione al reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, Cod. strada e successiva modifiche e 73 d.lgs. 159/2011.

2. Rilevato che con i due motivi di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili in quanto non si confronta con la motivazione posta a fondamento del giudizio espresso.

3. Con riferimento al trattamento sanzionatorio, va ribadito che il giudice esprime un giudizio insindacabile, posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvereal relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).

4. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in quanto non attacca gli argomenti logici e congrui posti dalla Corte distrettuale. La Corte, dopo avere passato in rassegna nel corpo della motivazione, gli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., evidentemente considerati preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01 che in motivazione ha ritenuto sufficiente ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il richiamo ai precedenti penali) ed escluso la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento.

Solo per ragioni di completezza va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489- 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03).

5. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - ai versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M1:10 AI %Icon mar:io /o4