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Ordinanza — n. 21459/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of specific legal criticism in grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21459/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the appeal filed by Massimiliano Pacifico against his conviction for drug trafficking. The appellant argued regarding the lack of specific legal criticism in the lower court's reasoning and the applicability of recidivism rules. The court rejected these claims as inadmissible because they merely reproduced arguments already examined without new legal critique, and the lower court properly assessed the evidence and recidivism factors.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined without providing specific legal criticism or new grounds for re-evaluation of evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility lack of specific legal criticism drug trafficking conviction recidivism assessment Court of Cassation review

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Massimiliano Pacifico ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen-tenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale locale in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000

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Testo completo

Consigliera Maria Teresa Arena; letta la memoria dell'avv. Vitaliano Buonfiglio del foro di Roma

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Massimiliano Pacifico ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen-tenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale locale in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, deducendo, con due motivi: il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, contestando la desti-nazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta, ben compatibile con un uso personale nonché con riferimento alla mancata esclusione della recidiva.

2. Il ricorso espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disat-tese con argomenti giuridici non scanditi da specifica critica. Inoltre, sono volte a a prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, 1del tutto avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emer-genze processuali valorizzate dai giudici di merito. Invero la sentenza impugnata ha spiegato in maniera puntuale le ragioni per le quali ha escluso che la sostanza stupefacente fosse destinata all'uso personale valorizzando la suddivisione in dosi, la strumentazione per il loro confezionamento, la capacità di reddito incompatibile con la quantità di droga che il medesimo imputato ha dichiarato di assumere per una spesa mensile di 800 euro, anche a fronte della vincita al lotto per mille euro.

3. Quanto al secondo motivo di ricorso, va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore ca-pacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio, Rv. 256713). Nel caso di specie la Corte di Appello, con un percorso argomentativo rispon-dente al principio sopra richiamato, ha rilevato che il ricorrente era già gravato da quattro precedenti specifici e che l'omogeneità dei fatti inducevano a ritenere che l'imputato con la commissione del reato per il quale si è proceduto ha mostrato una pervicacia criminale e una pericolosità sociale che giustificavano il trattamento sanzionatorio previsto per i recidivi reiterati, specifici e infraquinquennali. Con tutto questo argomentato la difesa non si confronta.

4. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.M/ tr-11-ATA IN U nT RA