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Ordinanza — n. 21457/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating trial court arguments regarding sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21457/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments from the second instance judgment and contained impermissible criticisms of the trial court's sentencing discretion. The appellant argued against the specific penalty imposed, but the court held that sentencing gradations and the balancing of aggravating and mitigating circumstances fall exclusively within the trial judge's discretionary power. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was logical and based on correct statutory criteria, leaving no room for cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: Appeals that merely repeat second-instance arguments or criticize the exercise of sentencing discretion regarding penalty gradation are inadmissible as they concern matters reserved to the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiterative grounds sentencing discretion penalty gradation cassation review

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
Nella specie i giudicanti hanno motivatamente applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena e per il diniego delle attenuanti generiche, secondo un percorso argomentativo coerente e non illogico, come tale insindacabile in questa sede.
art. 133 cod. pen
Nella specie i giudicanti hanno motivatamente applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.

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Testo completo

UI 01GPQMY) nato a PIOVE DI SACCO il 27/09/1986 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Simone Hudorovich avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio (trattamento sanzionatorio) rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

È noto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Il giudizio di bilanciamento è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al giudice del merito, purché la motivazione sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretta. Nella specie i giudicanti hanno motivatamente applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena e per il diniego delle attenuanti generiche, secondo un percorso argomentativo coerente e non illogico, come tale insindacabile in questa sede.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MIl C nsigl ere estensore Il Pr teessan ro Ranaldi Don Ferranti IN i O 026 Fumi Gi" MaraLk Santii