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Ordinanza — n. 21455/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for drug trafficking and possession of weapons due to sufficient evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21455/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Giuseppe Samuele Saraniti against the Court of Appeal's conviction. The lower court found the defendant liable for drug trafficking and weapon possession based on physical evidence, including marijuana found in pre-packaged envelopes and a scale indicating intent to sell, alongside keys to a cellar owned by the defendant. The court rejected the appellant's arguments, noting that the evidence was logically sound and free from legal errors, leading to the confirmation of the conviction and the imposition of fines.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that a conviction for drug trafficking and weapon possession stands when the prosecution demonstrates, through a non-arbitrary evaluation of evidence, the defendant's possession of drugs in pre-packaged quantities and the intent to sell, supported by access to a storage area and the presence of a weighing scale.

Parole chiave

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drug trafficking conviction weapon possession evidence pre-packaged drug envelopes intent to sell scale Cassation appeal dismissal procedural costs award sufficient indicia of guilt

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

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Testo completo

MUELE nato a MESSINA il 16/11/1996 avverso la sentenza del 14/01/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Giuseppe Samuele Saraniti avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudicanti hanno motivatamente accertato la responsabilità del prevenuto sulla scorta di precisi elementi indiziari adeguatamente valorizzati nella motivazione della sentenza impugnata, priva di errori logico-giuridici e quindi immune da vizi di legittimità.

La disponibilità delle munizioni in capo all'imputato è stata ragionevolmente desunta dalla circostanza che nella cantina ove sono state rinvenute, di proprietà privata, si accedeva mediante chiavi facenti parti di un mazzo trovato nella stanza nella diretta disponibilità del prevenuto, il quale, del resto, in sede dibattimentale ha confermato che la cantina era "principalmente sua". Quanto allo stupefacente, è stato riscontrato trattarsi di marijuana e hashish, quindi di due diverse tipologie di stupefacente per un quantitativo totale non irrisorio (30 grammi), suddiviso in involucri pronti per lo spaccio.

La finalità di cessione è stata confermata dal rinvenimento di un bilancino di precisione, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P P.Q.M