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Ordinanza — n. 21453/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds and generic arguments under art. 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21453/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appeal filed by El Qarni Mbarek against a lower court ruling establishing liability for a crime under art. 73 of the Penal Code. The appellant's arguments were deemed manifestly inadmissible because they were generic, specific, and failed to address the factual and legal reasoning of the contested judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must be specific and address the contested judgment's reasoning; generic and abstract grounds are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly inadmissible appeal generic grounds of complaint lack of specificity procedural costs criminal liability

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. 309/90
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

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Testo completo

nato il 04/06/1983 avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di El Qarni Mbarek avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non specificando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P P.Q.M