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Ordinanza — n. 21452/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as repetitive and oversteps merit court's sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21452/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being repetitive of lower court arguments and containing impermissible criticisms of the trial judge's discretion. The appellant challenged the sentencing balance and confiscation, but the court affirmed that the trial judge's reasoning based on Article 133 of the Penal Code was logical and grounded in shared experience. Consequently, the court upheld the original judgment, ordered the appellant to pay procedural costs, and imposed a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review the substantive sentencing balance and discretionary penalty adjustments made by the trial judge, provided the reasoning is logically sound and based on objective case findings.

Parole chiave

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sentencing discretion repetitive appeal Cassation jurisdiction penal balance confiscation of assets procedural costs merit court role

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
In ragione di tali principi il richiamo da parte della Corte territoriale ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. alfine di giustificare il bilanciamento solo in termini di equivalenza, è coerente e non illogico.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 240-bis cod. pen.
Quanto alla confisca, essa è stata motivatamente disposta in ragione della riscontrata sproporzione della somma di denaro rispetto alle capacità reddituali dell'imputato, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., richiamato dall'art.
Art. 85-bis d.P.R. 309/90
pen., richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90 e applicabile anche per la fattispecie in esame.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
liere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Angelo Bernini avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73,comnna 5, d.P.R.
art. 133 cod. pen
In ragione di tali principi il richiamo da parte della Corte territoriale ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 240-bis cod. pen
Quanto alla confisca, essa è stata motivatamente disposta in ragione della riscontrata sproporzione della somma di denaro rispetto alle capacità reddituali dell'imputato, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., richiamato dall'art.
art. 85-bis d.P.R. 309/90
pen., richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90 e applicabile anche per la fattispecie in esame.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.

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Testo completo

liere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Angelo Bernini avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73,comnna 5, d.P.R. 309/90, è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

La censura relativa alla formulazione del giudizio di bilanciamento delle circostanze è infondata. Invero è noto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Il giudizio di bilanciamento è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al giudice del merito, purché la motivazione sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretta. In ragione di tali principi il richiamo da parte della Corte territoriale ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. alfine di giustificare il bilanciamento solo in termini di equivalenza, è coerente e non illogico.

Quanto alla confisca, essa è stata motivatamente disposta in ragione della riscontrata sproporzione della somma di denaro rispetto alle capacità reddituali dell'imputato, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90 e applicabile anche per la fattispecie in esame. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M