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Ordinanza — n. 21448/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating first instance facts and evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21448/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because it merely reiterated the grounds of the lower court judgment and contained impermissible criticisms of fact-finding and evidence assessment. The first instance judges had properly evaluated the defendant's drug trafficking and possession based on specific police observations and seized items, which the cassation court deemed immune from review. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals that merely repeat the grounds of the lower judgment or criticize the evaluation of facts and evidence are inadmissible as they encroach upon the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiterative grounds fact evaluation evidence assessment judicial competence

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 73 d.P.R. 309/90
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

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Testo completo

a LIVORNO il 12/01/1982 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Carmine Zerella avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudicanti hanno motivatamente affermato la responsabilità del prevenuto in ordine ai reati per cui si procede, avendo logicamente valorizzato quanto processualmente emerso, con specifico riferimento alla riscontrata cessione di droga ad opera dell'imputato in piazza Garibaldi (Livorno), osservata dagli operanti i quali subito dopo provvedevano a recuperare dall'acquirente gr. 4,05 di hashish e dall'imputato la somma in contanti di euro 305, oltre ad ulteriori gr. 2,05 di hashish. Successivamente veniva riscontrato il possesso da parte del prevenuto del quantitativo di gr. 169,33 di hashish, idonei al confezionamento di ben 704 dosi singole, unitamente ad un coltello e a materiale per la preparazione ed il confezionamento di dosi da spacciare.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, i giudicanti hanno logicamente valorizzato l'assenza di segni di resipiscenza e i precedenti penali a carico quali elementi ostativi alla concessione della diminuente, secondo una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M