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Ordinanza — n. 21447/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for drug possession, rejecting re-evaluation of facts and recidivism arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21447/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Francesco Volpe's appeal against the Second Instance Court's decision to declare the crime of drug possession time-barred and reduce the sentence. Volpe argued the lower court erred in fact-finding regarding shared residence and failed to exclude recidivism, but the court held that appellate review is precluded from re-evaluating factual elements. Consequently, the court upheld the original judgment as logically sound and consistent with established principles of recidivism assessment.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding; recidivism must be applied based on the court's reasoned assessment of criminal history and danger, not as an automatic mechanism.

Parole chiave

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appellate review limitations recidivism assessment drug possession conviction time-barred crime factual re-evaluation prohibition recidiva nell'infrazione scemata imputabilità restituzione dell'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 6 n. 56972 del 20/6/2018
Trattasi di motivazione congrua e non manifestamente illogica, coerente con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (Sez. 6 n. 56972 del 20/6/2018, PG c/Franco, Rv.
Sez. 3 n. 19170 del 17/12/2014
274782; Sez. 3 n. 19170 del 17/12/2014, dep.
Sez. U. n. 20808 del 25/10/2018
263464; Sez. U. n. 20808 del 25/10/2018, dep.
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Testo completo

nato a Napoli il 29/11/1968 avverso la sentenza del 19/09/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Francesco Volpe ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli con cui, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale locale, è stato dichiarato estinto per prescrizione il reato 697 cod. pen. e rideterminata la pena in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish, in data 2 ottobre 2014.

2. Rilevato che con i due motivi di ricorso è stato dedotto il vizio di motivazione in relazione al possibile utilizzo dell'abitazione da parte di soggetto diverso dall'imputato, aduso a lasciare nei pressi della porta di ingresso le chiavi anche in sua assenza nonché in ordine alla mancata esclusione della recidiva.

3. Quanto al primo motivo va rammentato che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e 1l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotaWdi .una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito .(Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Inoltre, il ricorrente non si confronta con l'articolato e logico apparato argomentativo di cui alla sentenza impugnata, sostanzialmente reiterando i rilievi che erano già stati formulati con l'atto di appello e che la Corte in maniera ampia e coerente con le emergenze acquisite, ha confutato a pag. 2 della motivazione.

4. Quanto alla recidiva, erra la difesa nell'affermare che la stessa sia stata applicata in virtù di un inammissibile automatismo: al contrario, la Corte territoriale ha espressamente valorizzato il curriculum criminale del ricorrente, dando conto della maggiore pericolosità espressa dall'agente con la nuova condotta, direttamente correlata alla circostanza che essa costituiva la significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Trattasi di motivazione congrua e non manifestamente illogica, coerente con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (Sez. 6 n. 56972 del 20/6/2018, PG c/Franco, Rv. 274782; Sez. 3 n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. U. n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, in motivazione).

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M