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Ordinanza — n. 21446/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for driving without license as reiterative and non-justiciable on merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21446/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed Levak Raían's appeal against the lower court's conviction for driving without a license, ruling the arguments were merely reiterative of the appellate stage. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found this inapplicable due to the lack of habitual conduct required for that exemption. Consequently, the conviction was upheld as the lower court correctly evaluated the evidence and applied the law without error.

Regesto Legislator

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Art. 116, comma 15 cod. strada; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if it reiterates appellate arguments or challenges factual reconstruction and evidence evaluation, which remain within the exclusive competence of the trial judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterative appeal driving without license non-punishment exemption habitual conduct requirement judicial competence

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 15 cod. strada
non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la causa di non punibilità dì cui all'art. 131-bis cod.
Art. 20-bis cod. pen.
Quanto alle censure sul trattamento sanzíonatorio, è appena il caso di rilevare che i giudicanti hanno motivatamente negato le attenuanti generiche, in ragione della riscontrata assenza di elementi positivi, nonché reputato inadeguate le sanzioni sostitutive ex art. 20-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 131-bis cod. pen
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la causa di non punibilità dì cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 20-bis cod. pen
Quanto alle censure sul trattamento sanzíonatorio, è appena il caso di rilevare che i giudicanti hanno motivatamente negato le attenuanti generiche, in ragione della riscontrata assenza di elementi positivi, nonché reputato inadeguate le sanzioni sostitutive ex art. 20-bis cod.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu
strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv.

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Testo completo

o a MONTEBELLUNA il 30/09/2000 avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Levak Raían avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 116 cod. strada, è inammissibile, perché reiteratívo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure dì manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime dì esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la causa di non punibilità dì cui all'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 - 01). Quanto alle censure sul trattamento sanzíonatorio, è appena il caso di rilevare che i giudicanti hanno motivatamente negato le attenuanti generiche, in ragione della riscontrata assenza di elementi positivi, nonché reputato inadeguate le sanzioni sostitutive ex art. 20-bis cod. pen., secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dìchìa P.Q.M